Cassazione Penale, Sentenza n. 23424/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del 18/02/2026 con cui il Tribunale del riesame aveva rigettato l'istanza di revoca/variazione della misura cautelare in carcere applicata il 07/01/2026. Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 106 c.p.p. e lesione del diritto di difesa perché il suo difensore di fiducia (Avv. Foti) era anch'egli indagato nel medesimo procedimento e il Tribunale lo aveva invitato a nominare un altro difensore all'udienza, lasciando al nuovo difensore appena 12 minuti per preparare l'intervento; (ii) vizi nella valutazione della gravità indiziaria; (iii) ingiustificata sussistenza delle esigenze cautelari e scelta di una misura intrinsecamente afflittiva (custodia in carcere) senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha correttamente dichiarato l'incompatibilità ex art. 106 c.p.p. tra l'Amato e il suo difensore, poiché quest'ultimo era indagato per favoreggiamento in favore di un coindagato (Antonio Pio Bevilacqua) ritenuto concorrente dell'Amato in episodi di ricettazione, creando un conflitto d'interessi che compromette l'effettività della difesa. La Corte ha ritenuto legittima anche la modalità pratica con cui fu chiesta la sostituzione del difensore, dato che l'Avv. Foti era stato informato della situazione almeno 12 giorni prima. Quanto alla gravità degli indizi e alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame: i fatti e gli elementi probatori, letti globalmente (intercettazioni, videosorveglianza, frequente presenza dell'indagato nei luoghi ritenuti rilevanti), giustificano la sussistenza della gravità indiziaria; inoltre sussistevano concrete esigenze di evitare la reiterazione e l'inquinamento delle prove, non risolvibili con misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorso viene rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.; mandate le comunicazioni di rito.
Norme richiamate
la difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili
Il Collegio ha interpretato la norma nel senso che l'incompatibilità sussiste anche quando uno dei coimputati, nominato difensore dall'altro, sia in conflitto di interessi per essere indagato per fatti che favoriscono un altro coindagato: questa situazione compromette l'effettività della difesa e legittima la declaratoria d'incompatibilità e la conseguente sostituzione del difensore.
La valutazione della gravità indiziaria deve essere operata globalmente, coordinando i vari elementi probatori secondo canoni logici; non è ammessa una lettura atomistica dei singoli indizi per escluderne la valenza complessiva.
art. 378 c.pen.
La norma sul reato di favoreggiamento è richiamata per qualificare la posizione processuale del difensore indagato e per motivare il conflitto d'interessi che ne deriva quando la condotta qualificata come favoreggiamento è diretta a vantaggio di un coindagato concorrente.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata consequenzialmente alla pronuncia di rigetto.
art. 94, comma 1-ter disp. att.
Richiamata per gli adempimenti di comunicazione amministrativa conseguenti alla pronuncia (richiesta di trasmissione/copia agli uffici competenti).
Ordinanza Corte Costituzionale n. 522/1995
Richiamata dalla Corte per affermare che il divieto previsto dall'art. 106 c.p.p. è volto a garantire l'effettività della difesa e che l'incompatibilità può sussistere anche quando un coimputato, avendo la qualità di avvocato, sia stato nominato difensore dell'altro coimputato in conflitto di interessi.
Massime di principio
- La incompatibilità del difensore ai sensi dell'art. 106 c.p.p. può essere dichiarata anche quando il difensore sia indagato per condotte che favoriscono un coindagato che concorre nei reati contestati: basta che sussista un conflitto d'interessi idoneo a comprimere l'effettività della difesa.
- La valutazione della gravità indiziaria va operata in termini globali e coordinati; singoli elementi, presi isolatamente, possono essere deboli ma nell'insieme risultare idonei a fondare il giudizio di gravità previsto dall'art. 273 c.p.p.
- La sostituzione urgente del difensore in udienza non è di per sé lesiva del diritto di difesa se risulta che il difensore iniziale era stato previamente informato della causa di incompatibilità e invitato a rimuoverla.
- Per mantenere una misura cautelare afflittiva (es. custodia in carcere) il giudice deve motivare concretamente il pericolo di reiterazione e/o di inquinamento delle prove; tali esigenze possono giustificare anche il rigetto di misure meno afflittive quando sussistono elementi oggettivi di rischio concreto.
- In sede di impugnazione di atti cautelari lo sforzo difensivo deve mirare a mostrare errori specifici nella valutazione del giudice di merito (vizi di motivazione, illogicità, omissioni di valutazione) e non solo a rielaborazioni alternative o valutazioni atomistiche degli elementi probatori.
- La Corte di legittimità esercita un controllo sulla congruenza e sufficienza della motivazione e sulla corretta applicazione dei principi giurisprudenziali, senza riapprezzare autonomamente il merito probatorio come un giudice di fatto.
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