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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12168/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la censura investisse la valutazione dei fatti e della prova, attività non consentita al giudice di legittimità quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 15/05/2025. Dal testo emerge che l'unico motivo censurava la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, mirando sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che una simile doglianza è inammissibile in sede di legittimità perché sollecita una rilettura degli elementi di fatto riservata al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove quando si contesti solo la motivazione di merito in modo non consentito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
  • La Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione, essendo la valutazione del materiale probatorio riservata in via esclusiva al giudice di merito.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logica e giuridicamente congrua, la censura che si limita a contestare l'apprezzamento del fatto è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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