Cassazione Penale, Ordinanza n. 12168/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la censura investisse la valutazione dei fatti e della prova, attività non consentita al giudice di legittimità quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 15/05/2025. Dal testo emerge che l'unico motivo censurava la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, mirando sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che una simile doglianza è inammissibile in sede di legittimità perché sollecita una rilettura degli elementi di fatto riservata al giudice di merito.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove quando si contesti solo la motivazione di merito in modo non consentito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione, essendo la valutazione del materiale probatorio riservata in via esclusiva al giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logica e giuridicamente congrua, la censura che si limita a contestare l'apprezzamento del fatto è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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