Cassazione Penale, Ordinanza n. 02888/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione a plurimi episodi di furto aggravato. Con un unico motivo ha denunciato l'erroneo bilanciamento delle circostanze, lamentando quindi un vizio attinente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che, nel giudizio di concordato in appello, non sono deducibili in cassazione questioni oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena, né la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Il motivo è stato ritenuto estraneo ai limiti del ricorso ammissibile, poiché non prospettava una pena illegale né contestava la formazione del consenso, l'adesione del pubblico ministero o il contenuto difforme della decisione rispetto al concordato.
Norme richiamate
Nel concordato in appello i motivi di ricorso per cassazione sono ammissibili solo nei limiti relativi alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla eventuale difformità della pronuncia del giudice rispetto al contenuto del concordato.
Nel giudizio definito con concordato in appello non è deducibile in cassazione la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento, se la censura non rientra nei limiti consentiti dell'impugnazione.
La sentenza resa a seguito di concordato in appello non è ordinariamente ricorribile per cassazione per vizi che attengano al merito della pena, salvo l'ipotesi di pena illegale.
Non citato espressamente nel testo.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure inerenti alla validità dell'accordo processuale, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione del giudice rispetto a quanto concordato.
- Non sono deducibili in cassazione, in tale sede, le questioni già oggetto di rinuncia con l'accordo sulla pena, comprese quelle sul bilanciamento delle circostanze e, più in generale, sui profili di merito della dosimetria sanzionatoria, salvo che la pena sia illegale.
- La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non costituisce di per sé motivo di ricorso ammissibile contro la sentenza di concordato in appello, se non nei limiti tassativamente consentiti dalla disciplina dell'istituto.
Come è indicizzato
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