Cassazione Civile, Ordinanza n. 11349/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato, che aveva prestato assistenza in un procedimento penale in favore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, aveva ottenuto dal giudice un provvedimento di liquidazione del compenso pari a euro 1.000. Proposto giudizio di opposizione, il Tribunale gli aveva riconosciuto la somma maggiore di euro 1.197, ma aveva negato ulteriori compensi per l'opposizione, riconoscendo solo le spese vive e ritenendo in sostanza che, poiché l'opponente si era difeso personalmente, non spettasse il compenso professionale per l'attività svolta nel giudizio di opposizione. L'avvocato ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che il Tribunale non avrebbe dovuto escludere il compenso per l'attività difensiva nel giudizio di opposizione sulla base del fatto che egli aveva esercitato la difesa personale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la scelta dell'avvocato di avvalersi della difesa personale ex art. 86 c.p.c. non muta la natura professionale dell'attività svolta e non impedisce la liquidazione, in suo favore, dei compensi professionali secondo il criterio della soccombenza e sulla base delle tariffe. Di conseguenza ha accolto il ricorso, cassato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro per la regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla liquidazione delle spese; la Corte ne valorizza l'applicazione secondo la soccombenza.
la difesa personale dell'avvocato non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e non esclude la liquidazione dei compensi.
Massime di principio
- La facoltà dell'avvocato di difendersi personalmente non trasforma l'attività svolta in attività non professionale e non elimina il diritto alla liquidazione dei compensi per l'opera difensiva prestata.
- Nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso professionale, il giudice deve riconoscere al professionista i diritti e onorari spettanti secondo le regole della soccombenza, anche se il professionista ha assunto la difesa in proprio.
- La mancata assistenza di altro difensore non costituisce di per sé ragione per negare i compensi maturati per l'attività professionale svolta nel procedimento.
- In presenza di erronea esclusione del compenso professionale per il solo fatto della difesa personale, la decisione deve essere cassata con rinvio per nuovo esame e nuova regolazione delle spese.
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