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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23298/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito che aveva affermato la responsabilità per il reato contestato resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per estorsione aggravata e continuata. L'unico motivo deduceva un vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti e il compendio probatorio non consentissero di affermare la colpevolezza. La Corte di cassazione rileva però che la censura riproponeva doglianze già formulate in appello e disattese, oltre a investire apprezzamenti di merito non scrutinabili in sede di legittimità. La sentenza impugnata era ritenuta adeguatamente motivata, anche con riferimento alle dichiarazioni rese dall'imputato al momento della perquisizione dell'8 aprile 2021, ai rapporti con la persona offesa e alla documentazione prodotta dalla difesa, ritenuta irrilevante ai fini dell'assoluzione richiesta.

Norme richiamate

  • artt. 629, 61, n. 7, 81, cpv., c.p.

    Le norme sono richiamate come base della contestazione: estorsione aggravata dalla recidiva specifica/da altra aggravante indicata e unificata sotto il vincolo della continuazione.

  • art. 629 c.p.

    Configurato il delitto di estorsione a carico dell'imputato.

  • art. 61, n. 7, c.p.

    Richiamata come aggravante contestata insieme al reato base.

  • art. 81, cpv., c.p.

    Richiamato per la continuazione tra più episodi o fatti di reato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a reiterare le stesse doglianze già prospettate in appello e già disattese dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o per censurare apprezzamenti di fatto logicamente e adeguatamente motivati nella sentenza impugnata.
  • Quando la sentenza di merito confuta puntualmente le obiezioni difensive e valorizza elementi probatori specifici, la censura che non si confronta con tale motivazione è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità del ricorso.
  • La deduzione di elementi difensivi ritenuti irrilevanti dal giudice di merito non basta a scardinare la decisione di condanna se la motivazione risulta coerente e completa rispetto ai dati processuali valorizzati.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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