Cassazione Penale, Sentenza n. 41606/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra diversi reati in materia di stupefacenti giudicati separatamente in sede di cognizione. Sostiene violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice di merito avrebbe attribuito eccessivo rilievo a elementi non decisivi (distanza temporale e geografica tra le condotte), omettendo di considerare l'esistenza di un collegamento esecutivo incontrovertibile tra i fatti, che avrebbero la stessa indole e identica matrice, separati solo per ragioni accidentali accertate in procedimenti distinti.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Richiama il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede, anche in sede di esecuzione, una verifica rigorosa e approfondita che accerti se i reati successivi fossero stati programmati al momento del primo reato, valutando causali, modalità della condotta, sistematicità delle azioni e altri elementi pertinenti. Nel caso concreto il giudice dell'esecuzione ha motivato in modo adeguato: ha ritenuto decisiva l'ampia scansione temporale (circa sei anni) e la diversità delle piazze di spaccio, concludendo che le condotte erano estemporanee e non frutto di un progetto criminoso unitario antecedente. Le argomentazioni sono ritenute logiche e congrue e non scalfite dalle censure; dunque il ricorso è respinto. In conseguenza, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La norma disciplina il riconoscimento della continuazione fra più reati; la sentenza interpreta che, anche in sede di esecuzione, è necessaria una verifica rigorosa che i reati successivi fossero programmati al momento del primo fatto, tenendo conto di causali, modalità, sistematicità e abitudini di vita.
La norma prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; la Corte la applica per disporre il pagamento delle spese.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Giurisprudenza consolidata richiamata per il principio che il riconoscimento della continuazione richiede la prova che i reati successivi fossero pianificati al momento della commissione del primo, con valutazione di una serie di elementi (causali, modalità, sistematicità, ecc.).
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede prova che i reati successivi fossero programmati al momento del primo; non basta la somiglianza formale delle condotte.
- La distanza temporale e geografica tra i fatti è un elemento rilevante e può escludere la continuazione, ma non è di per sé decisiva: va valutata insieme a causali, modalità esecutive e sistematicità.
- In sede di esecuzione si applicano gli stessi criteri di valutazione del processo di cognizione; il giudice di merito ha ampia discrezionalità purché la motivazione sia adeguata e priva di vizi logici.
- La prova della 'matrice unitaria' deve emergere da indici esteriori significativi (pianificazione, ripetitività coerente con un disegno criminoso, modalità connotanti un progetto comune).
- Le decisioni meramente confutative o prive di argomentazione adeguata possono essere censurate in cassazione, ma la Corte non interviene se il convincimento del giudice è supportato da motivazione congrua.
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