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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21319/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita, con riserva di usufrutto, di un immobile appartenente alla madre dei due contendenti, stipulata con un figlio in favore dell'altro figlio. L'erede che ha promosso causa ha sostenuto che l'atto fosse nullo perché dissimulante un patto successorio e, in subordine, che si trattasse di una simulazione relativa, in realtà dissimulante una donazione, poiché il prezzo non sarebbe stato realmente pagato. La Corte d'appello ha rigettato la domanda ritenendo che l'attore, agendo quale successore a titolo universale della madre, fosse soggetto alle limitazioni probatorie tra le parti del negozio simulato e che la prova della simulazione non fosse stata fornita. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione o falsa applicazione dell'art. 1470 c.c., sostenendosi che dalla stessa struttura dell'atto e dal suo contenuto emergeva il carattere apparente della compravendita e la mancata corresponsione del prezzo; 2) violazione o falsa applicazione degli artt. 1414, comma 2, 1417, 458 e 566, comma 1, c.c., censurando l'affermazione secondo cui il ricorrente dovesse essere considerato parte e non terzo ai fini della prova della simulazione, con conseguente esclusione della prova testimoniale e presuntiva, nonostante l'azione fosse stata proposta quale legittimario leso nella quota di riserva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione. Ha ritenuto fondata la censura relativa all'art. 1417 c.c., affermando che il legittimario che agisce per l'accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal de cuius, deducendo la lesione della propria quota di legittima, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti e non è quindi soggetto alle limitazioni probatorie previste per le parti e i loro successori. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Le altre censure sono state dichiarate assorbite.

Norme richiamate

  • art. 1470 c.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma sulla compravendita; la Corte non si sofferma su un'autonoma interpretazione della disposizione, essendo assorbita la censura dalla questione probatoria sulla simulazione.

  • art. 1414, comma 2, c.c.

    Richiamato per sostenere la qualificazione del negozio dissimulato e l'ammissibilità della prova della simulazione rispetto alla realtà economico-giuridica sottostante.

  • art. 1417 c.c.

    Il legittimario che agisce per far accertare la simulazione di un atto del de cuius, deducendo la lesione della quota di riserva, va considerato terzo rispetto ai contraenti e può quindi provare la simulazione con testimoni e presunzioni, senza le limitazioni previste per le parti e i loro successori.

  • art. 458 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla dedotta illiceità dell'operazione prospettata come patto successorio, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione della norma.

  • art. 566, comma 1, c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per fondare la posizione di erede del ricorrente; la Corte lo menziona solo indirettamente nel quadro della qualità di legittimario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di simulazione relativo a un atto compiuto dal de cuius, il legittimario che deduca la lesione della propria quota di riserva agisce a tutela di un diritto proprio e deve essere trattato come terzo rispetto ai contraenti.
  • Quando il legittimario impugna una vendita sostenendo che sia fittizia o dissimuli una donazione lesiva della legittima, la prova della simulazione può essere fornita anche per testimoni e per presunzioni, senza le limitazioni probatorie previste per le parti e i loro successori.
  • Ai fini della qualificazione della posizione processuale del legittimario, rileva il contenuto sostanziale della domanda introduttiva e la deduzione della lesione della legittima, non essendo decisiva la formale proposizione successiva di una domanda di riduzione.
  • Se dall'atto di disposizione risulta che esso ha esaurito o compromesso l'intero asse relitto, ciò rafforza la lettura dell'azione di simulazione come preordinata alla reintegrazione della quota di riserva.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariCompravenditaProve
RamiSuccessioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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