Cassazione Penale, Sentenza n. 28291/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva respinto il reclamo contro il diniego della liberazione anticipata relativa a un semestre di pena scontata. I fatti rilevanti, secondo la decisione, riguardavano un periodo iniziale di detenzione dal 7 febbraio 2024 al 4 marzo 2024, poi un intervallo trascorso in affidamento in prova al servizio sociale, misura revocata con decorrenza 5 marzo 2024, e infine un successivo periodo di detenzione dal 16 novembre 2024 al 18 aprile 2025. Con il primo motivo si denunciava violazione di legge per avere il Tribunale composto il semestre valutabile sommando due frazioni temporali distanti tra loro, in tal modo - secondo la difesa - compromettendo la corretta valutazione del solo periodo successivo alla ripresa della detenzione inframuraria; in alternativa, si sosteneva che avrebbe dovuto essere escluso il primo spezzone. Con il secondo motivo si affermava che l'art. 54 ord. pen. richiede un semestre continuativo, indispensabile per apprezzare la partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, e che tale continuità mancava nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, ai fini della liberazione anticipata, non è necessaria la continuità materiale del periodo di detenzione da valutare: il semestre può essere computato anche cumulando frazioni di pena scontata riferibili alla medesima esecuzione e separate da un intervallo temporale, purché l'insieme delle frazioni consenta un apprezzamento ragionevole della partecipazione all'opera di rieducazione. Nel caso concreto, la distanza temporale tra i due segmenti detentivi è stata ritenuta modesta e compatibile con tale valutazione. La Corte ha inoltre condiviso il giudizio del Tribunale circa la mancanza di effettiva partecipazione all'opera rieducativa, valorizzando il consumo di sostanze stupefacenti, i contatti irregolari con l'UEPE e la frequentazione di soggetti pregiudicati. Ne è seguita la conferma del diniego del beneficio e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Il beneficio della liberazione anticipata spetta per ogni singolo semestre di pena scontata; il semestre può essere formato anche da frazioni di detenzione non consecutive, se ciò consente un ragionevole apprezzamento della partecipazione del detenuto all'opera rieducativa.
art. 103, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
La partecipazione all'opera di rieducazione va desunta dall'impegno del detenuto nel trarre profitto delle opportunità trattamentali e nel mantenere corretti e costruttivi rapporti con operatori, compagni, famiglia e comunità esterna.
art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354
È la base normativa della liberazione anticipata, applicabile per singolo semestre di pena scontata.
Massime di principio
- Ai fini della liberazione anticipata non è necessaria la continuità ininterrotta del periodo di detenzione da valutare: possono essere cumulate frazioni di pena scontata separate da intervalli temporali, purché appartengano alla medesima esecuzione e consentano un apprezzamento attendibile della partecipazione al trattamento rieducativo.
- La partecipazione all'opera di rieducazione non richiede la prova di un pieno ravvedimento o di una risocializzazione già conseguita; è sufficiente una condotta esterna positiva e coerente con l'adesione in itinere al percorso di reinserimento sociale.
- Nel giudizio sulla liberazione anticipata il comportamento del detenuto deve essere valutato in concreto: condotte sintomatiche di allontanamento da modelli socialmente validi, quali violazioni trattamentali, frequenti contatti irregolari con l'UEPE, consumo di stupefacenti o frequentazioni pregiudicanti, possono escludere la partecipazione all'opera di rieducazione e giustificare il diniego del beneficio.
- Una trasgressione o una condotta negativa può incidere non solo sul semestre in cui è stata commessa, ma anche sui semestri anteriori o successivi, se manifesta il rifiuto della risocializzazione e la mancata adesione al percorso trattamentale.
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