Cassazione Civile, Ordinanza n. 15015/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La vicenda nasce da un pignoramento presso terzi promosso da un creditore nei confronti di una società. L'INPS ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. contro l'ordinanza di assegnazione del credito. Esaurita la fase sommaria, il giudice dell'esecuzione ha rimesso la causa per il merito al giudice della sezione lavoro del medesimo Tribunale; quest'ultimo si è però dichiarato incompetente per materia in favore del giudice dell'esecuzione dello stesso ufficio. Riassunto il giudizio davanti al giudice dell'esecuzione, questi, alla prima udienza, ha trasmesso gli atti al giudice tabellarmente designato per la fase sommaria ex art. 617 c.p.c. e, dopo la restituzione degli atti, ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza per risolvere il contrasto interno tra sezione lavoro e giudice dell'esecuzione. La Corte di cassazione ha però rilevato che il regolamento era tardivo, perché alla prima udienza il giudice dell'esecuzione aveva già rimesso gli atti a un altro giudice del medesimo ufficio, con conseguente decadenza dalla possibilità di sollevare il conflitto. Ha inoltre ribadito che la ripartizione degli affari tra sezione lavoro e sezioni ordinarie del medesimo tribunale non integra una questione di competenza, ma una mera distribuzione interna degli affari, eventualmente rilevante solo come questione di rito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio. Ha ritenuto tardiva la richiesta perché il giudice dell'esecuzione, alla prima udienza, aveva già trasmesso gli atti a un altro giudice del medesimo tribunale, perdendo così la possibilità di sollevare il conflitto. Ha inoltre affermato che il contrasto tra sezione lavoro e giudice dell'esecuzione dello stesso ufficio non riguarda la competenza, ma la ripartizione interna degli affari giudiziari. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il regolamento era stato promosso d'ufficio e senza partecipazione delle parti.
Norme richiamate
richiamato quale base dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione nel pignoramento presso terzi
richiamato per escludere l'ammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio nel caso di mera distribuzione interna degli affari tra sezioni del medesimo ufficio
indicati come norme da applicare, se del caso, per le questioni di rito derivanti dalla ripartizione interna tra sezione lavoro e sezioni ordinarie
richiamato nel procedimento camerale per la decisione del regolamento
Massime di principio
- La ripartizione delle controversie tra sezione lavoro e sezioni ordinarie dello stesso tribunale non attiene alla competenza in senso tecnico, ma alla mera distribuzione interna degli affari giudiziari; di regola, quindi, non è ammissibile un regolamento di competenza su tale profilo.
- Se il giudice, anziché sollevare immediatamente il conflitto, provvede a trasmettere gli atti a un altro giudice del medesimo ufficio, si determina decadenza dalla possibilità di richiedere successivamente il regolamento di competenza d'ufficio.
- Le controversie sulla corretta assegnazione interna tra organi del medesimo ufficio possono porre, al più, una questione di rito, da risolvere secondo le regole processuali pertinenti, e non una questione di competenza.
- Il regolamento di competenza d'ufficio è inammissibile quando manchi un reale contrasto di competenza tra uffici giudiziari diversi e la questione riguardi soltanto la distribuzione tabellare interna allo stesso tribunale.
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