Cassazione Civile, Ordinanza n. 03238/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La lite nasce dalla domanda di un soggetto che ha chiesto al tribunale di dichiarare l'acquisto per usucapione della proprietà di un immobile sito in Lucera, sostenendo di averlo posseduto pienamente e ininterrottamente dal 1991 dopo averne ottenuto la disponibilità dal fratello che lo aveva ricevuto in eredità dal padre. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello ha riformato la decisione ritenendo che le prove non dimostrassero un possesso utile ad usucapionem: il godimento dell'immobile e i lavori di ristrutturazione potevano essere letti come atti di tolleranza connessi ai rapporti familiari; inoltre, il fratello aveva curato la DIA e l'accatastamento, con tecnico di fiducia, e il ricorrente aveva anche promosso un giudizio per l'esecuzione in forma specifica di un asserito contratto di permuta, elemento ritenuto incompatibile con la pretesa proprietà già acquisita per usucapione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1140 e 1158 c.c., sostenendo che la corte d'appello aveva escluso l'usucapione valorizzando eccessivamente il vincolo di parentela; 2) violazione dell'art. 1141 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente qualificato il suo potere di fatto come mera detenzione e non come possesso uti dominus, e che la domanda giudiziale sul contratto di permuta non provasse il riconoscimento dell'altrui proprietà, anche perché il contratto era stato prodotto in copia e disconosciuto; 3) omesso esame della domanda subordinata di restituzione delle somme versate per le opere di rifinitura, o in subordine omessa pronuncia su tale domanda. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, osservando che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e della complessiva vicenda, non consentita in sede di legittimità; il preteso travisamento della prova non era configurabile perché non era denunciata una svista sul fatto probatorio in sé, ma solo una critica alle valutazioni e conclusioni del giudice di merito; la doglianza sul possesso non coglieva la ratio decidendi, fondata sull'insieme delle circostanze, in particolare sull'invocazione giudiziale di un contratto da cui sarebbe derivato il trasferimento della proprietà; la censura sulla domanda subordinata era inammissibile perché non indicava con precisione il fatto storico asseritamente omesso né la sede processuale in cui era stato dedotto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese, a ulteriori somme ex art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, nel senso tecnico che lo ha dichiarato inammissibile, confermando la sentenza della corte d'appello che aveva escluso l'usucapione dell'immobile. Ha condannato il ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 6.000 per compensi professionali e euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori, nonché al pagamento di ulteriori somme ai sensi dell'art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la sussistenza del possesso utile ad usucapione; la Corte non entra nel merito della norma perché reputa la censura inammissibile, trattandosi di richiesta di rivalutazione dei fatti.
richiamato dal ricorrente quale base dell'acquisto per usucapione; la Corte non accoglie la doglianza perché sollecita un sindacato di merito sulla ricostruzione fattuale.
richiamato per contestare la qualificazione del potere di fatto come detenzione; la Corte afferma che la censura non coglie la ratio decidendi e mira a una nuova valutazione dei fatti.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
la censura di omesso esame è dichiarata inammissibile perché il ricorrente non indica il fatto storico specifico asseritamente trascurato né la sua deduzione nei gradi di merito.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
invocato in via riqualificatoria per omessa pronuncia; la Corte rileva che manca l'indicazione dell'atto processuale contenente la domanda subordinata.
richiamato in relazione al preteso vizio di omessa pronuncia; la Corte non ravvisa il vizio per difetto di specificità della censura.
richiamato per la definizione accelerata del ricorso e, nel testo, come base della condanna alle ulteriori somme con funzione deterrente e sanzionatoria.
richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere che ha formulato la proposta di definizione e che ha poi fatto parte del collegio.
art. 51, comma primo, n. 4, c.p.c.
richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere delegato, non ravvisandosi attività decisoria nella proposta ex art. 380-bis.
richiamato nel medesimo contesto per escludere l'incompatibilità del consigliere delegato.
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore con funzione deterrente e sanzionatoria in caso di ricorso inammissibile.
richiamato per la condanna a un'ulteriore somma, oltre a quella prevista dal terzo comma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito prospettare sotto forma di violazione di legge una censura che, in realtà, miri a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
- Il vizio di travisamento della prova ricorre solo quando sia denunciata una svista sul fatto probatorio in sé; non è configurabile quando la doglianza contesti l'apprezzamento logico-giuridico del giudice di merito sulle risultanze probatorie.
- La deduzione del possesso utile ad usucapionem richiede una censura che colpisca effettivamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; non basta contrapporre una lettura alternativa degli indizi valorizzati dal giudice d'appello.
- La promozione di un giudizio fondato sull'esistenza di un contratto attributivo della proprietà può essere valutata come elemento sintomatico del riconoscimento dell'altrui proprietà e quindi incompatibile con la pretesa di avere già acquistato il bene per usucapione.
- La denuncia di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se il ricorrente individua specificamente il fatto storico decisivo non esaminato e indica dove esso sia stato dedotto nei precedenti gradi; altrimenti la censura è inammissibile.
- La deduzione di omessa pronuncia richiede l'indicazione puntuale dell'atto processuale in cui la domanda era stata proposta; in mancanza, la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
- Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare una condanna aggravata alle somme ulteriori previste dall'art. 96 c.p.c. in funzione deterrente e sanzionatoria contro impugnazioni inammissibili o manifestamente infondate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03198/2026 del 13/02/2026
- ordinanza_civile · 13 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03199/2026 del 13/02/2026
- ordinanza_civile · 13 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03200/2026 del 13/02/2026
- ordinanza_civile · 13 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03202/2026 del 13/02/2026
- ordinanza_civile · 13 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03203/2026 del 13/02/2026
- ordinanza_civile · 13 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03204/2026 del 13/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →