Cassazione Penale, Ordinanza n. 13479/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l'ordinanza che negava la continuazione tra i reati già giudicati con sentenze irrevocabili. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (corte d'appello)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello dell'Aquila che aveva respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., tra reati già definiti da tre sentenze irrevocabili indicate nel provvedimento impugnato. Secondo il giudice di merito, i fatti non risultavano riconducibili, neppure in astratto, a un'unica programmazione criminosa: vi era disomogeneità esecutiva delle condotte, oltre a un ampio arco temporale di commissione dei reati, compreso tra il 2002 e il 2006, che escludeva la prova di un originario disegno criminoso. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile dalla Cassazione, che ha condiviso la valutazione secondo cui le pronunce presupposte riguardavano tre distinti programmi autoconclusivi e che la reiterazione di condotte illecite non è, di per sé, indice di un programma di vita improntato al crimine idoneo a fondare la continuazione.
Norme richiamate
Disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; nel caso concreto la Corte ha ritenuto insussistente, in fatto, un originario disegno criminoso comune ai reati giudicati separatamente.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la dimostrazione di una preordinazione originaria comune ai diversi reati, non essendo sufficiente la mera serialità delle condotte o la loro reiterazione nel tempo.
- La disomogeneità esecutiva dei fatti e l'ampiezza dell'arco temporale in cui i reati sono stati commessi possono escludere la prova di un unico disegno criminoso.
- La reiterazione di reati non equivale, di per sé, a un programma di vita improntato al crimine idoneo a fondare la continuazione, poiché tale elemento è piuttosto valorizzato da istituti diversi come recidiva, abitualità o professionalità nel reato.
- In sede di legittimità, la richiesta di continuazione può essere respinta quando il giudice di merito abbia evidenziato distinti programmi criminosi autoconclusivi e tale valutazione non risulti logicamente scardinata dal ricorso.
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