Cassazione Civile, Ordinanza n. 04958/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La lite trae origine da una successione ereditaria familiare. Una coerede ha convenuto in giudizio i due fratelli chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie della madre, lo scioglimento della comunione ereditaria, la liquidazione di un'indennità per il mancato godimento di un immobile comune e il rimborso di spese connesse alla successione. Il tribunale ha accolto in parte le domande, reintegrando la quota di legittima, disponendo la divisione e condannando uno dei convenuti al pagamento di un'indennità e di rimborsi spese. Uno dei fratelli ha impugnato la decisione; la corte d'appello ha corretto solo un errore di calcolo sull'indennità e ha rigettato il resto dell'appello. In cassazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c. perché la corte d'appello avrebbe apoditticamente ritenuto tempestivamente proposta la domanda di divisione; 2) violazione delle norme sulla divisione ereditaria e sul processo divisorio per mancata produzione dei certificati ipotecari e catastali, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto rendere improcedibile la domanda; 3) omessa pronuncia e violazione dell'art. 727 c.c. per non avere la corte d'appello esaminato le censure sulla sproporzione delle porzioni e sul deprezzamento di un terreno gravato da servitù di passaggio; 4) violazione degli artt. 1102 e 2697 c.c. per la condanna all'indennità di occupazione, sostenendo che mancassero allegazione e prova del diniego di accesso e dell'abusività dell'uso esclusivo; 5) violazione delle norme sulle spese di lite e sul valore della causa, perché le spese del primo grado e la tariffazione sarebbero state calcolate sull'intera massa invece che sulla quota controversa. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile/irrituale la costituzione tardiva della resistente mediante sola memoria non notificata, richiamando la giurisprudenza sul controricorso e sulle memorie della parte intimata. Nel merito ha respinto i primi quattro motivi: ha ritenuto che la domanda di divisione fosse desumibile dall'atto introduttivo e dalla memoria istruttoria; che nei giudizi di divisione non è richiesta, a pena di improcedibilità, la produzione dei certificati previsti per l'espropriazione immobiliare; che non vi fosse omessa pronuncia sulla formazione delle porzioni e che la censura fosse comunque generica; che l'indennità per l'uso esclusivo del bene comune fosse dovuta almeno dalla proposizione della domanda giudiziale. Ha invece accolto il quinto motivo, affermando che nelle divisioni le spese per lo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa e che, nel caso concreto, non poteva farsi leva sull'opposizione alla divisione emersa solo in appello per aggravare le spese del primo grado; inoltre il valore della controversia, in relazione alle spese, andava parametrato alla quota in contestazione e non all'intera massa, specie quanto alla domanda di riduzione. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per il riesame delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al quinto motivo, rigettando gli altri quattro. La sentenza d'appello è stata cassata nei soli capi riguardanti la regolazione e la liquidazione delle spese di primo grado e i criteri di determinazione del valore della controversia. È stato disposto il rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, perché riesamini tale questione applicando i principi indicati. La costituzione della resistente mediante semplice memoria tardiva e non notificata è stata ritenuta non idonea a valere come controricorso, con conseguente irritualità anche della memoria illustrativa depositata in vista dell'adunanza camerale.
Norme richiamate
La nullità per motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione sia inesistente, meramente apparente, perplessa o incomprensibile, non quando sia semplicemente sintetica o non condivisa.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Consente la censura per nullità della sentenza quando il vizio attiene all'esistenza della motivazione o all'omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; non consente di trasformare in violazione di legge una mera critica alla valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'anomalia motivazionale radicale.
Richiamato dal ricorrente in tema di divisione, ma senza specifica censura utile; la Corte non vi ravvisa una violazione decisiva.
Richiamato dal ricorrente in materia di scioglimento della comunione; la Corte esclude che la mancata produzione dei certificati comporti improcedibilità della domanda divisoria.
Richiamato in relazione alla divisione, ma non comporta, nel caso di specie, un requisito di procedibilità assimilabile a quello espropriativo.
Richiamato dal ricorrente per la divisione; la Corte ne valorizza il contesto del processo divisorio e ne esclude l'effetto di improcedibilità per difetto dei certificati ipotecari e catastali.
Norma evocata come corretta in luogo dell'art. 794 c.p.c.; nel giudizio divisorio non impone, a pena di improcedibilità, i certificati richiesti per la vendita esecutiva.
La produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni è richiesta per la vendita del bene pignorato, ma tale adempimento non si estende, come requisito di improcedibilità, al giudizio di divisione.
Nella divisione ereditaria non è richiesta un'assoluta omogeneità delle porzioni; il giudice può assegnare interi beni a una quota e altri ad altra quota, con conguaglio, evitando eccessivi frazionamenti.
L'uso esclusivo del bene comune non è di per sé illecito; l'indennità per i frutti civili è dovuta quando gli altri partecipanti abbiano chiesto di partecipare al godimento e non abbiano acconsentito all'uso esclusivo.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti la valutazione delle prove o la ritenuta dimostrazione dei fatti.
Le spese seguono la soccombenza, ma nei giudizi divisori quelle necessarie allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, salvo le spese dovute a pretese e resistenze inutili.
È richiamato per la determinazione del valore della causa; nei giudizi di riduzione rileva la quota in contestazione, non la massa attiva intera.
Nei giudizi di divisione il valore va parametrato alla quota o ai conguagli in contestazione; se la controversia interessa anche la massa, si guarda a quest'ultima, ma sempre in relazione al valore effettivo della controversia.
La parte intimata, se non propone controricorso, non può validamente limitarsi a una memoria tardiva non notificata per partecipare al contraddittorio nel giudizio di cassazione.
Il controricorso deve contenere l'esposizione delle ragioni di difesa; in mancanza, la parte intimata non può depositare una memoria come sostituto del controricorso.
Il potere certificativo del difensore sulla procura speciale è circoscritto agli atti previsti dalla norma; se l'atto è invalido come controricorso, resta inefficace la procura in calce.
La facoltà di memoria in vista dell'adunanza camerale non può essere utilizzata dalla parte intimata che non abbia validamente svolto controricorso.
Le osservazioni della parte ricorrente sulle difese avversarie sono ammissibili solo se il contraddittorio è stato validamente attivato mediante atto notificato e rituale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la "motivazione apparente" sussiste solo quando il percorso argomentativo della sentenza sia oggettivamente incomprensibile o meramente apparente; non basta contestare la sufficienza o la persuasività della motivazione.
- L'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta considerando l'intero contenuto dell'atto, comprese le allegazioni e le richieste istruttorie, e non soltanto le conclusioni formalmente rassegnate.
- Nel giudizio di divisione ereditaria la produzione dei certificati ipotecari e catastali non costituisce, di regola, un requisito di procedibilità della domanda, perché le regole proprie dell'espropriazione forzata non si trasferiscono automaticamente al processo divisorio.
- Nella formazione delle porzioni ereditarie il giudice gode di un margine discrezionale ampio: non è necessaria una perfetta omogeneità delle quote, purché il progetto garantisca un riparto proporzionato del valore complessivo e siano effettuati i conguagli necessari.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice ha ripartito l'onere probatorio in modo errato; se si contesta invece la valutazione delle prove, la doglianza non investe la regola dell'onere della prova.
- L'uso esclusivo di un bene comune può generare l'obbligo di corrispondere un'indennità o i frutti civili quando un comproprietario, dopo aver manifestato interesse al godimento diretto o aver chiesto tutela giudiziale, venga di fatto escluso dal godimento.
- Nelle divisioni giudiziali le spese necessarie allo scioglimento della comunione sono poste a carico della massa comune; il criterio della soccombenza opera solo per spese rese necessarie da pretese o resistenze inutili o eccessive.
- Ai fini della liquidazione delle spese, nelle controversie successorie e divisorie il valore della causa deve essere commisurato all'effettivo interesse controverso, spesso individuato nella quota o nei conguagli in discussione, e non automaticamente all'intero compendio.
- In cassazione la parte intimata non può sostituire il controricorso con una semplice memoria tardiva e non notificata, perché il contraddittorio richiede un atto rituale e portato a conoscenza della controparte.
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