Cassazione Penale, Ordinanza n. 10712/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e meramente reiterativo dei motivi di appello, già disattesi con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011/2001 come indicato nel testo. La difesa ha riproposto sostanzialmente i motivi già dedotti in appello, contestando: a) la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, sostenendo che una circostanza avrebbe potuto ingenerare un dubbio sul profilo soggettivo; b) il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che tale circostanza non era stata documentata e che il diniego delle attenuanti era stato motivato con riferimento alla gravità del fatto, ai precedenti dell'imputato e all'assenza di elementi positivi a favore del ricorrente.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2001
norma incriminatrice per la cui violazione è stata confermata la condanna; la Corte non ne ridefinisce il contenuto, limitandosi a verificare la tenuta della motivazione sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio.
non espressamente citato nel testo, ma la qualificazione del ricorso come manifestamente infondato e reiterativo richiama il sindacato di legittimità sulla manifesta infondatezza dei motivi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre pedissequamente le stesse questioni già esaminate e disattese in appello, senza introdurre argomenti nuovi idonei a incrinare la motivazione impugnata.
- La censura sull'elemento soggettivo non è idonea a determinare l'accoglimento del ricorso se la circostanza dedotta a fondamento del dubbio non risulta documentata e la decisione di merito ha fornito una motivazione non manifestamente illogica.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente sorretto da un riferimento congiunto alla gravità del fatto, ai precedenti penali e all'assenza di elementi positivi valorizzabili in favore dell'imputato.
- La mera riproposizione di doglianze di merito, in assenza di specifici vizi logici o giuridici della sentenza impugnata, non consente il superamento della soglia di ammissibilità del ricorso in cassazione.
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