Cassazione Civile, Ordinanza n. 25874/2021 del 23/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Frosinone nei confronti di un cittadino marocchino. In sede di rinvio, il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e annullato il decreto, ritenendo insussistente la pericolosità sociale del destinatario e valorizzando i legami familiari con parenti regolarmente residenti in Italia. Pur avendo integralmente accolto la domanda, il giudice ha disposto la compensazione totale delle spese di lite con la formula generica "attesa la natura del giudizio". Il ricorrente ha impugnato solo questo capo, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., come interpretati alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, sostenendo che la compensazione delle spese richiede una motivazione specifica, riferita a gravi ed eccezionali ragioni effettivamente desumibili dalla controversia, e non una formula apodittica o meramente apparente; ha inoltre richiamato l'art. 111, comma 6, Cost. quale fondamento dell'obbligo motivazionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso: la formula usata dal giudice di merito per compensare integralmente le spese di lite era generica e meramente apparente, quindi inidonea a consentire il controllo sulla sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92 c.p.c. nel testo applicabile. Ha quindi cassato l'ordinanza limitatamente al capo sulle spese e ha rinviato all'Ufficio del Giudice di Pace di Frosinone, in persona di altro magistrato, per nuovo esame della regolazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla regola della soccombenza nella liquidazione delle spese
la compensazione delle spese è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitate in motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione del provvedimento deve essere effettiva e controllabile, non meramente apparente
Corte costituzionale n. 77/2018
ha ripristinato il riferimento alle gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, incidendo sul testo dell'art. 92 c.p.c.
art. 2, comma 1, legge n. 263 del 2005
richiamato per il confronto con la precedente formulazione dell'art. 92 c.p.c.
art. 13, comma 1, d.l. n. 132/2014
richiamato quale intervento legislativo poi inciso dalla declaratoria di illegittimità costituzionale
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite, quando eccezionalmente ammessa, deve essere sorretta da una motivazione specifica e non stereotipata, idonea a individuare le ragioni concrete della deroga al principio di soccombenza.
- Una formula generica come il riferimento alla "natura del giudizio" non integra una motivazione sufficiente sulla compensazione delle spese, perché non consente il controllo sulla ricorrenza delle gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge.
- Dopo il ripristino del requisito delle gravi ed eccezionali ragioni, l'obbligo motivazionale del giudice sulla compensazione delle spese è particolarmente rigoroso e non può essere assolto con affermazioni tautologiche o apparenti.
- Il mancato rispetto dell'obbligo di motivare adeguatamente la compensazione delle spese comporta la cassazione del capo relativo alle spese e il rinvio per nuovo esame limitato a tale profilo.
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