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Sentenza

Sentenza n. 290/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento - della delibera consiliare immediatamente esecutiva (ex articolo 134, co.4, d.lgs 267/2000) del Comune di Monte San Giacomo (Sa) n. 10/2023 del 26.05.2023 ed avente ad oggetto: “Modifiche del regolamento per il godimento in natura dei pascoli del Comune di Monte San Giacomo” (come da direttive risultanti dalla deliberazione della Giunta comunale n°56/2023 del 10.05.2023); - di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale compreso: - il provvedimento prot. n. 1896 del 31.05.2023 avente ad oggetto: “Regolamento per il godimento in natura dei pascoli del Comune Monte San Giacomo - Comunicazione”, notificato in data 01.06.2023, nella parte in cui non prevede l'autorizzazione per gli equini, come da richiesta presentata il 12.05.2023 (prot. n. 1762/2023 del Comune di Monte San Giacomo).

Giustizia amministrativa202500859

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera consiliare che ha modificato il regolamento comunale per il godimento dei pascoli, nella parte in cui ha escluso gli equini, e il conseguente diniego dell'autorizzazione al pascolo degli equini

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (allevatore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto una licenza di fida pascolo per bovini ed equini. Il Comune gli aveva concesso l'assegnazione limitatamente ai bovini, escludendo gli equini in applicazione dell'articolo 5 del regolamento comunale modificato. Il ricorrente ha impugnato sia la delibera consiliare sia l'atto applicativo, deducendo l'illegittimità del divieto generalizzato di pascolo per gli equini per contrasto con l'articolo 2 dello stesso regolamento, con il regolamento forestale regionale della Campania n. 3 del 2017, con la normativa nazionale in materia di tutela degli animali e della biodiversità e con l'articolo 13 TFUE. Ha contestato inoltre l'assenza di concreti riscontri, di adeguata istruttoria tecnica e di una valutazione proporzionata degli interessi ambientali e degli interessi dell'allevamento. Il Comune ha eccepito, da un lato, la mancata notifica del ricorso ai controinteressati e, dall'altro, la mancata impugnazione dell'articolo 3 del regolamento, relativo all'esclusione di alcune particelle, sostenendo la carenza di interesse e la natura plurimotivata dell'atto.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni preliminari. Non sono configurabili controinteressati rispetto all'impugnazione di un regolamento, trattandosi di atto normativo destinato a una platea indeterminata di soggetti. Il ricorrente aveva inoltre un interesse circoscritto a contestare l'esclusione degli equini e non era tenuto a impugnare anche l'articolo 3, relativo all'esclusione di determinate aree. Il regolamento non è assimilabile a un provvedimento plurimotivato, poiché è un atto normativo a contenuto generale sottratto all'obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il regolamento regionale Campania n. 3 del 2017 consente ai regolamenti comunali di disciplinare le modalità di utilizzazione dei pascoli, il carico massimo di bestiame per ettaro e per anno, distinto per specie e tipologia di soprasuolo, la durata della fida e il periodo di utilizzazione, secondo criteri di gestione sostenibile. Tale disciplina non attribuisce invece ai Comuni il potere di vietare integralmente il pascolo a una determinata specie animale. Il divieto generalizzato degli equini previsto dall'articolo 5 del regolamento comunale costituisce pertanto esercizio di un potere non conferito dall'ordinamento regionale, oltre a porsi in contrasto con i principi di legalità, proporzionalità e ragionevolezza. Sono stati annullati gli atti impugnati. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, l. 241/1990

    la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

    Il regolamento comunale, in quanto atto normativo a contenuto generale, non è soggetto all'obbligo di motivazione e non può essere qualificato come provvedimento plurimotivato.

  • art. 2 regolamento comunale per il godimento in natura dei pascoli

    La disposizione consente di escludere determinate aree di pascolo o di limitare il numero dei capi per assicurare la conservazione delle risorse foraggere e degli habitat; non giustifica, secondo il giudice, il divieto generalizzato di una specie animale.

  • art. 5 regolamento comunale per il godimento in natura dei pascoli

    La disposizione, limitando la fida pascolo alle specie bovina, ovina e caprina ed escludendo gli equini, è stata annullata perché espressione di un potere non attribuito al Comune.

  • art. 106 regolamento forestale regionale Campania n. 3/2017

    La disciplina regionale consente al regolamento comunale di determinare il carico massimo di bestiame per singola specie animale, ma non attribuisce il potere di vietare integralmente il pascolo a una specie.

  • art. 129 regolamento forestale regionale Campania n. 3/2017

    Il regolamento del pascolo deve disciplinare modalità di utilizzazione, carico massimo distinto per specie e tipologia di soprasuolo, durata della fida e periodo di utilizzazione secondo criteri di gestione sostenibile.

  • art. 13 TFUE

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente nell'ambito delle censure relative alla tutela degli animali, ma la decisione è stata fondata principalmente sulla violazione del principio di legalità per difetto di attribuzione del potere comunale.

Massime di principio

  • Un regolamento comunale, in quanto atto normativo a contenuto generale, non è soggetto all'obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti amministrativi e non può essere qualificato come atto plurimotivato ai fini dell'impugnazione.
  • L'impugnazione di un regolamento comunale, per la sua natura normativa e per l'indeterminatezza dei destinatari, non richiede la notifica a controinteressati individuati in soggetti che abbiano sollecitato l'adozione della disciplina.
  • Il ricorrente che contesti una specifica disciplina regolamentare deve impugnare le sole disposizioni lesive del proprio interesse; non è tenuto a contestare autonome disposizioni relative ad altri presupposti o ambiti applicativi che non incidano sulla posizione dedotta in giudizio.
  • Quando la normativa regionale attribuisce al Comune il potere di disciplinare il pascolo mediante modalità di utilizzazione, periodi, durata della fida e limiti quantitativi di carico distinti per specie, tale potere non comprende, in assenza di un'espressa previsione, il divieto assoluto di pascolo per una determinata specie animale.
  • L'esercizio del potere regolamentare comunale è soggetto ai principi di legalità, proporzionalità e ragionevolezza: una disposizione che introduca un divieto non previsto dalla fonte attributiva del potere è illegittima e deve essere annullata.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliInvalidità del provvedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazione

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