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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35305/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 23 aprile 2026 della Corte d’appello di Roma, che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di riconoscimento delle sentenze di condanna pronunciate dal Tribunale di Tangeri il 23 marzo 2011 e dalla Corte d’appello di Tangeri il 9 maggio 2011. La richiesta mirava a far valere il ne bis in idem rispetto ai fatti per i quali il ricorrente era stato condannato in Italia dal Tribunale di Genova il 26 aprile 2012, con decisione confermata dalla Corte d’appello di Genova il 15 novembre 2017. La Corte d’appello aveva rilevato che la richiesta di riconoscimento può essere proposta soltanto dal Ministro della giustizia; che il riconoscimento era comunque precluso dall’art. 733, comma 1, lett. f) e g), c.p.p., essendo i fatti già stati giudicati in Italia o essendo pendente un procedimento; che mancava una norma convenzionale con il Marocco idonea a fondare il ne bis in idem internazionale; e che la continuazione non poteva essere decisa nell’ambito del riconoscimento di sentenze straniere, mentre l’eventuale questione sul cumulo delle pene avrebbe dovuto essere proposta con incidente di esecuzione. Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto di non avere chiesto il riconoscimento formale delle sentenze, ma una valutazione incidentale sulla loro rilevanza ai fini del divieto di doppio giudizio. Con il secondo ha denunciato l’omessa verifica dell’identità dei fatti e della duplicazione della pena. Con il terzo ha censurato la mancata riqualificazione dell’istanza come incidente di esecuzione e la mancata trasmissione degli atti al giudice competente. Con il quarto ha lamentato la mancata rimessione alla CGUE di una questione pregiudiziale sulla nozione di stesso fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la richiesta di riconoscimento delle sentenze straniere sia riservata al Ministro della giustizia e che la prospettata sollecitazione di una valutazione incidentale fosse irrituale. Ha giudicato corretta la preclusione al riconoscimento prevista dall’art. 733, comma 1, lett. f) e g), c.p.p. La censura sull’identità dei fatti è stata considerata inconferente, perché tale questione non aveva inciso sulla decisione impugnata. Il motivo sulla riqualificazione come incidente di esecuzione è stato ritenuto manifestamente infondato: riconoscimento e incidente di esecuzione sono istituti diversi e il principio di conservazione dell’art. 568, comma 5, c.p.p. riguarda soltanto le impugnazioni; inoltre, il ricorrente aveva già proposto separatamente un incidente di esecuzione, dichiarato inammissibile e confermato in cassazione. La Corte ha ricordato che il ne bis in idem internazionale richiede un trattato o un accordo internazionale applicabile e non è, in assenza di ciò, principio generale dell’ordinamento internazionale vincolante per l’Italia. Ha infine dichiarato manifestamente infondato il motivo sulla questione pregiudiziale alla CGUE, poiché non era in discussione l’interpretazione di una disposizione dell’Unione e l’identità dei fatti non era stata esaminata dalla Corte d’appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 730, comma 1, c.p.p.

    Indiscusso, anche perché chiaramente rilevabile dal testo dell'art. 730, comma 1, cod. proc. pen., è il difetto di legittimazione alla proposizione della richiesta di riconoscimento delle sentenze straniere, riservata dalla legge esclusivamente al Ministro.

    La richiesta di riconoscimento delle sentenze penali straniere può essere proposta esclusivamente dal Ministro della giustizia; l’imputato non è legittimato a presentarla.

  • art. 733, comma 1, lett. f) e g), c.p.p.

    Corretta, inoltre, perché anch'essa fondata su un testo normativo inequivoco, è l'affermazione della Corte di appello relativa alla preclusione del riconoscimento di sentenze per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, tanto se già raggiunta in Italia da sentenza irrevocabile, quanto se quivi ancora sottoposta a procedimento penale.

    È precluso il riconoscimento della sentenza straniera relativa allo stesso fatto e alla stessa persona quando in Italia sia già intervenuta una sentenza irrevocabile oppure sia ancora pendente un procedimento penale.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Si tratta, infatti, di due istituti del tutto diversi, nei presupposti e nelle procedure, ma soprattutto entrambi non rientrano tra i mezzi d'impugnazione, non potendo perciò trovare applicazione il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che si riferisce unicamente alle impugnazioni.

    Il principio di conservazione dell’atto previsto dall’art. 568, comma 5, c.p.p. si applica alle impugnazioni e non consente di riqualificare una richiesta di riconoscimento di sentenza straniera come incidente di esecuzione.

  • art. 10 Cost.

    Con riferimento alle sentenze pronunciate all'estero - ha spiegato la Corte - il divieto del bis in idem, infatti, non è previsto nel nostro ordinamento e non ha nemmeno il valore di principio comune alla generalità degli ordinamenti statuali, non potendo perciò considerarsi una norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta, a cui l'ordinamento italiano è tenuto a conformarsi in base all'art. 10, Cost.

    Il ne bis in idem internazionale, non essendo previsto nell’ordinamento italiano né costituendo principio comune alla generalità degli ordinamenti, non è una norma internazionale generalmente riconosciuta cui l’Italia debba conformarsi ai sensi dell’art. 10 Cost.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

    La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che sia ravvisabile l’assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.

Massime di principio

  • La richiesta di riconoscimento di una sentenza penale straniera è legittimamente proponibile soltanto dal Ministro della giustizia; una richiesta dell’imputato volta a sollecitare una valutazione giurisdizionale incidentale sulla sentenza estera non costituisce un rimedio alternativo idoneo.
  • Il riconoscimento di una sentenza straniera per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è precluso quando in Italia sia già intervenuta una sentenza irrevocabile oppure sia ancora pendente un procedimento penale.
  • Il ne bis in idem internazionale, rispetto a sentenze pronunciate all’estero, richiede un trattato o un accordo internazionale applicabile che imponga il divieto nei rapporti con lo Stato interessato; tale divieto non opera, per ciò solo, come principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto ai sensi dell’art. 10 Cost.
  • Il principio di conservazione dell’impugnazione previsto dall’art. 568, comma 5, c.p.p. non si estende alla riqualificazione di una richiesta di riconoscimento di sentenza straniera come incidente di esecuzione, trattandosi di istituti diversi e non qualificabili come mezzi d’impugnazione.
  • Non è dovuta la rimessione di una questione pregiudiziale alla CGUE quando non è in discussione l’interpretazione di una disposizione dell’Unione europea e il tema interpretativo prospettato non ha avuto rilievo nella decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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