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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22320/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del 9 aprile 2013 (irrevocabile il 10 marzo 2015). La revoca era stata disposta perché la Iovene è stata condannata con sentenza dell'8 settembre 2022 (irrevocabile il 27 giugno 2023) per reati commessi nel 2019, dunque nel quinquennio successivo all'irrevocabilità della prima sentenza. Sono stati proposti più motivi: (a) con il primo ricorso (avv. De Martino) si deduce errata applicazione della legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte avrebbe dovuto attendere l'esito di un incidente di esecuzione pendente davanti al Tribunale di Torre Annunziata relativo alla declaratoria di illegittimità della norma incriminatrice (Corte cost. n.56/2016 su art. 181 co.1-bis d.lgs. 42/2004), che poteva modificare la misura della pena e incidere sulla revoca; (b) con il secondo ricorso (avv. Brio) si deducono: (i) violazione dell'art. 420-ter c.p.p. per mancata decisione sull'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, con richiamo agli artt. 178 e 179 c.p.p. (diritto all'assistenza); (ii) carenza e illogicità della motivazione (art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.) in relazione all'art. 168 c.p., sostenendo che la revoca avrebbe dovuto riguardare solo la parte di pena relativa ai reati effettivamente commessi nel quinquennio e che la data da considerare per l'anteriorità sarebbe quella di irrevocabilità delle sentenze e non la data di commissione dei reati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto tempestivo il ricorso dell'avv. Brio (la mancata notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza ha impedito l'inizio del termine nei confronti del difensore destinatario). Sul merito processuale, ha escluso la nullità per mancata decisione sul rinvio: ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p. il rinvio per legittimo impedimento si applica solo se l'imputato non è assistito da due difensori; nel caso la ricorrente era assistita da due avvocati, per cui l'assenza di uno non legittimava il rinvio. Sul merito della revoca ha confermato la corretta applicazione dell'art. 168 n.1) c.p.: la revoca della sospensione condizionale si determina se il condannato commette, nel quinquennio successivo all'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, un delitto o una contravvenzione della stessa indole per cui è prevista pena detentiva; il momento rilevante per ancorare la revoca è la data di commissione del reato e non la data di irrevocabilità della sentenza che lo accerta. Ha inoltre ritenuto irrilevante la pendente questione di incostituzionalità/incidente di esecuzione con possibile rideterminazione della pena ai fini dell'opportunità della revoca. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    La revoca della sospensione condizionale della pena opera qualora, nel quinquennio successivo all'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, il condannato commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole; il momento rilevante per valutare la revoca è la data di commissione del reato e non la data di irrevocabilità della sentenza che lo accerta.

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Prevede il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore solo se l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire e il difensore non è sostituibile; la norma non opera quando l'imputato è assistito da due difensori, quando il difensore ha designato un sostituto ovvero quando l'imputato chiede di procedere in assenza del difensore impedito.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Dispone che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori che possono proporre ricorso per cassazione; la mancata comunicazione/notifica può impedire l'inizio del termine per l'impugnazione nei confronti del difensore non raggiunto.

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato nella motivazione per puntualizzare questioni temporali connesse alla revoca, ma la Corte ha ribadito che la revoca si ancori al momento di commissione del reato ai fini dell'art. 168.

  • art. 178 e 179 cod. proc. pen.

    art. 178 comma 1 lett. c), art. 179

    Richiamati dalla difesa come garanzie del diritto all'assistenza e rappresentanza; la Corte ha valutato che il presunto vulnus non sussisteva ove l'imputato fosse comunque assistito da altro difensore.

  • Corte costituzionale, sent. n. 56 del 2016

    Decisione che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte della norma incriminatrice (art. 181 co.1-bis d.lgs. 42/2004); la Corte di cassazione ha ritenuto che la mera pendency di un incidente di esecuzione volto a valutare gli effetti di tale pronuncia non impedisca la revoca della sospensione condizionale, atteso che eventuali modifiche della pena non incidono sul presupposto della revoca ancorato alla commissione del nuovo reato.

  • art. 181 co. 1-bis d.lgs. n. 42/2004

    Norma incriminatrice oggetto di censura costituzionale; la possibile incidenza della sua declaratoria di illegittimità sulla misura della pena non è ritenuta idonea a bloccare la revoca automatica prevista dall'art. 168 c.p.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168 c.p. si fonda sulla commissione del reato nel quinquennio successivo all'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio: il momento rilevante è la data di commissione del nuovo reato, non la data di irrevocabilità della sentenza che lo accerta.
  • La pendenza di un incidente di esecuzione volto a ottenere la rideterminazione o la declaratoria di illegittimità di parte della pena non impedisce di per sé la revoca della sospensione condizionale; eventuali cambiamenti successivi nella misura della pena non incidono retroattivamente sul fatto che il reato è stato commesso nel quinquennio.
  • La mancata notifica dell'avviso di deposito di un provvedimento decisorio può sospendere l'inizio del termine per proporre ricorso nei confronti del difensore non raggiunto, ma lo svolgimento di attività difensive durante il giudizio può sanare il vizio.
  • Il rinvio per legittimo impedimento del difensore (art. 420-ter c.p.p.) non è automatico: se l'imputato è assistito da due difensori l'assenza di uno di essi non giustifica il rinvio a meno che non sussistano condizioni diverse (sostituto non disponibile, richiesta dell'imputato, ecc.).
  • La revoca non richiede necessariamente la verifica della irrevocabilità della sentenza che accerta il nuovo reato: rileva che il fatto sia stato commesso nel periodo rilevante; pertanto non è corretta l'interpretazione che faccia dipendere la revoca esclusivamente dalle date di irrevocabilità delle sentenze.
  • Nei giudizi di impugnazione e in esecuzione, le eccezioni processuali e le richieste di rinvio devono essere tempestive e motivate; tuttavia l'esistenza di difesa effettiva (anche attraverso altro difensore) limita la portata di nullità formali invocate per assenza di un difensore.

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