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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32930/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato definitivamente inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale per difetto di notificazione alle controparti e alla parte assistita, rilevando la mancata ottemperanza all'ordine impartito con ordinanza interlocutoria. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del procedimento, ritenuto di natura amministrativa e senza parte soccombente in senso proprio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il difensore di una parte aveva proposto istanza di correzione di errore materiale avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione, sostenendo che il provvedimento avesse omesso di disporre la distrazione in suo favore delle spese del giudizio di legittimità, nonostante la relativa richiesta fosse stata formulata ai sensi dell'art. 93 c.p.c. La Corte rileva però che l'istanza, qualificabile come ricorso per correzione di errore materiale, avrebbe dovuto essere notificata alle altre parti del giudizio e anche al cliente assistito dal difensore; inoltre, a seguito di ordinanza interlocutoria, era stato assegnato un termine per provvedere alla notificazione, ma dagli atti non risultava alcuna notifica eseguita nel termine né alle controparti né all'assistito.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato dal difensore per la richiesta di distrazione delle spese

    la richiesta di distrazione delle spese va formulata dal difensore e può essere oggetto di correzione se omessa, ma il relativo ricorso deve essere ritualmente introdotto e notificato

  • art. 391 bis c.p.c.

    l'istanza di correzione di errore materiale della sentenza della Corte di cassazione è trattata come ricorso e deve essere notificata alle altre parti secondo le forme previste

  • artt. 365 e ss. c.p.c.

    il ricorso così qualificato segue le regole di notificazione del ricorso per cassazione

  • artt. 375 c.p.c. e 380 bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio

  • Cass. Sez. 6 - L, ord. n. 36579 del 14/12/2022

    l'omessa notificazione del ricorso per correzione di errore materiale, quando riguardi la distrazione delle spese, determina inammissibilità

  • Cass. Sez. 3, ord. n. 15346 del 12/07/2011

    conferma il principio sulla necessaria notificazione del ricorso per correzione alle parti interessate

  • Cass. Sez. 6 - 3, ord. n. 26667 del 09/09/2022

    richiamata come precedente conforme sulla declaratoria di inammissibilità per difetto di notifica

  • Cass. Sez. 1, sent. n. 17565 del 31/05/2022

    richiamata come precedente conforme sulla necessaria notifica del ricorso

  • Cass. Sez. 6 - L, ord. n. 27196 del 26/10/2018

    richiamata come precedente conforme sulla necessaria notifica del ricorso

  • Cass. Sez. 6 - 3, ord. n. 6813 del 02/04/2015

    richiamata come precedente conforme sulla necessaria notifica del ricorso

  • Cass. Sez. 6 - 3, ord. n. 17453 del 23/07/2010

    richiamata come precedente conforme sulla necessaria notifica del ricorso

  • Cass. Sez. U, ord. n. 9438 del 27/06/2002

    richiamata per escludere la liquidazione delle spese in procedimenti di natura amministrativa senza parte soccombente in senso proprio

  • Cass. Sez. 6 - 2, ord. n. 21213 del 17/09/2013

    richiamata per il principio sulla non liquidazione delle spese in procedimenti di natura amministrativa

  • Cass. Sez. 6 - L, ord. n. 14 del 04/01/2016

    richiamata per il principio sulla non liquidazione delle spese in procedimenti di natura amministrativa

  • Cass. Sez. 6 - 2, ord. n. 12184 del 22/06/2020

    richiamata per il principio sulla non liquidazione delle spese in procedimenti di natura amministrativa

Massime di principio

  • Il ricorso per correzione di errore materiale della sentenza della Corte di cassazione, quando mira a ottenere la distrazione delle spese, deve essere notificato a tutte le parti del giudizio e anche al difensore/assistito interessato dalla distrazione.
  • La mancata notificazione del ricorso per correzione, anche dopo l'assegnazione di un termine per provvedervi, comporta l'inammissibilità dell'istanza.
  • L'istanza di correzione di errore materiale, se iscritta a ruolo come ricorso, è soggetta alle regole processuali proprie del ricorso e non può essere esaminata nel merito in assenza di rituale instaurazione del contraddittorio.
  • Nei procedimenti di natura amministrativa privi di un vero contraddittorio e di una parte soccombente in senso proprio, la Corte non provvede sulle spese del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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