Cassazione Civile, Ordinanza n. 32930/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato definitivamente inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale per difetto di notificazione alle controparti e alla parte assistita, rilevando la mancata ottemperanza all'ordine impartito con ordinanza interlocutoria. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del procedimento, ritenuto di natura amministrativa e senza parte soccombente in senso proprio.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il difensore di una parte aveva proposto istanza di correzione di errore materiale avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione, sostenendo che il provvedimento avesse omesso di disporre la distrazione in suo favore delle spese del giudizio di legittimità, nonostante la relativa richiesta fosse stata formulata ai sensi dell'art. 93 c.p.c. La Corte rileva però che l'istanza, qualificabile come ricorso per correzione di errore materiale, avrebbe dovuto essere notificata alle altre parti del giudizio e anche al cliente assistito dal difensore; inoltre, a seguito di ordinanza interlocutoria, era stato assegnato un termine per provvedere alla notificazione, ma dagli atti non risultava alcuna notifica eseguita nel termine né alle controparti né all'assistito.
Norme richiamate
richiamato dal difensore per la richiesta di distrazione delle spese
la richiesta di distrazione delle spese va formulata dal difensore e può essere oggetto di correzione se omessa, ma il relativo ricorso deve essere ritualmente introdotto e notificato
l'istanza di correzione di errore materiale della sentenza della Corte di cassazione è trattata come ricorso e deve essere notificata alle altre parti secondo le forme previste
il ricorso così qualificato segue le regole di notificazione del ricorso per cassazione
artt. 375 c.p.c. e 380 bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio
Cass. Sez. 6 - L, ord. n. 36579 del 14/12/2022
l'omessa notificazione del ricorso per correzione di errore materiale, quando riguardi la distrazione delle spese, determina inammissibilità
Cass. Sez. 3, ord. n. 15346 del 12/07/2011
conferma il principio sulla necessaria notificazione del ricorso per correzione alle parti interessate
Cass. Sez. 6 - 3, ord. n. 26667 del 09/09/2022
richiamata come precedente conforme sulla declaratoria di inammissibilità per difetto di notifica
Cass. Sez. 1, sent. n. 17565 del 31/05/2022
richiamata come precedente conforme sulla necessaria notifica del ricorso
Cass. Sez. 6 - L, ord. n. 27196 del 26/10/2018
richiamata come precedente conforme sulla necessaria notifica del ricorso
Cass. Sez. 6 - 3, ord. n. 6813 del 02/04/2015
richiamata come precedente conforme sulla necessaria notifica del ricorso
Cass. Sez. 6 - 3, ord. n. 17453 del 23/07/2010
richiamata come precedente conforme sulla necessaria notifica del ricorso
Cass. Sez. U, ord. n. 9438 del 27/06/2002
richiamata per escludere la liquidazione delle spese in procedimenti di natura amministrativa senza parte soccombente in senso proprio
Cass. Sez. 6 - 2, ord. n. 21213 del 17/09/2013
richiamata per il principio sulla non liquidazione delle spese in procedimenti di natura amministrativa
Cass. Sez. 6 - L, ord. n. 14 del 04/01/2016
richiamata per il principio sulla non liquidazione delle spese in procedimenti di natura amministrativa
Cass. Sez. 6 - 2, ord. n. 12184 del 22/06/2020
richiamata per il principio sulla non liquidazione delle spese in procedimenti di natura amministrativa
Massime di principio
- Il ricorso per correzione di errore materiale della sentenza della Corte di cassazione, quando mira a ottenere la distrazione delle spese, deve essere notificato a tutte le parti del giudizio e anche al difensore/assistito interessato dalla distrazione.
- La mancata notificazione del ricorso per correzione, anche dopo l'assegnazione di un termine per provvedervi, comporta l'inammissibilità dell'istanza.
- L'istanza di correzione di errore materiale, se iscritta a ruolo come ricorso, è soggetta alle regole processuali proprie del ricorso e non può essere esaminata nel merito in assenza di rituale instaurazione del contraddittorio.
- Nei procedimenti di natura amministrativa privi di un vero contraddittorio e di una parte soccombente in senso proprio, la Corte non provvede sulle spese del procedimento.
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