Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38134/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma, in Cassazione, delle condanne per bancarotta fraudolenta distrattiva relative alla sottrazione di 71.316,97 euro dalle casse della societa' MAICA s.r.l. Giordani deduce l'insufficienza e l'illogicita' della motivazione in relazione alla sua partecipazione, la mancata riqualificazione del fatto in bancarotta semplice (art. 217 L.F.) e la mancata concessione dell'attenuante per danno patrimoniale di lieve entita'. Scrabole censura la mancata prova della destinazione delle somme (assenza di accertamento sui conti beneficiari e sul luogo di incasso) e la motivazione apodittica circa la natura estranea all'oggetto sociale delle dazioni contestate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perche' manifestamente infondati e reiterativi di censure di merito gia' esaminate in appello. E' stata confermata la linea probatoria delle decisioni di merito: le somme contestate sono state distratte congiuntamente dall'amministratore e dagli "estranei" Giordani e Scrabole mediante una fittizia operazione di sponsorizzazione a favore della Legnano Calcio; la destinazione delle somme a fini estranei all'oggetto sociale e' stata ritenuta desumibile dalla mancata giustificazione, dalla contabilita' e dalle testimonianze e intercettazioni. Conseguentemente sono state confermate le condanne di primo e secondo grado (Giordani: 2 anni e 6 mesi; Scrabole: 3 anni e 6 mesi, entrambe con pene accessorie fallimentari di 5 anni). I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione contestati: la Corte valuta la motivazione dei giudici di merito come adeguata e non manifestamente illogica, rigettando la censura sulla presunta insufficienza.

  • art. 216 L.F. (bancarotta fraudolenta)

    Applicata per la configurazione del reato principale contestato: la Cassazione conferma che la distrazione puo' essere provata anche per inferenza quando non venga dimostrata la destinazione a fini sociali; il dolo richiesto e' il dolo generico consistente nella volontaria destinazione diversa dei beni sociali.

  • art. 217 L.F. (bancarotta semplice - ipotesi meno grave)

    Richiamato dalla difesa per chiedere la riqualificazione in ipotesi di mera imprudenza; la Corte distingue le fattispecie, ritenendo che le condotte siano dolose e rivolte a interessi estranei, giustificando la configurazione della bancarotta fraudolenta.

  • art. 219, comma terzo, L.F. (attenuante per danno patrimoniale di lieve entita')

    Esaminata in relazione alla richiesta di Giordani: la Corte ritiene che la diminuzione patrimoniale di oltre 70.000 euro non possa considerarsi di speciale tenuita' e respinge il riconoscimento dell'attenuante.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna delle parti al pagamento delle spese processuali e per la quantificazione della somma da versare alla cassa delle ammende per l'inammissibilita' dei ricorsi.

  • Giurisprudenza di legittimita' (Sez. U, n. 22474/2016; Sez. 5, n. 7417/2023; altre pronunce richiamate)

    La Corte si attiene alla giurisprudenza consolidata secondo cui: il dolo nella bancarotta distrattiva e' il dolo generico; l'estraneo concorrente e' punibile se la sua condotta e' volontaria e consapevole del depauperamento; la distinzione tra bancarotta semplice e fraudolenta dipende dall'interesse perseguito (impresa vs terzi/proprio).

Massime di principio

  • La prova della distrazione in bancarotta fraudolenta puo' essere desunta anche per inferenza quando non vi sia una giustificazione documentale della destinazione delle somme: la mancata prova della destinazione lecita puo' giustificare la responsabilita'.
  • Per l'extraneus concorrente nel reato dell'amministratore occorre dimostrare la volonta' di apportare un contributo consapevole che determini il depauperamento del patrimonio sociale; non e' richiesta la conoscenza specifica dello stato di dissesto, ma la consapevolezza della destinazione diversa dei beni.
  • La riqualificazione in bancarotta semplice richiede che le operazioni, pur dannose, siano state condotte nell'interesse dell'impresa e non per vantaggio proprio o di terzi; operazioni dolose orientate a interessi estranei configurano la fraudolenta.
  • L'attenuante per danno patrimoniale di lieve entita' richiede una diminuzione patrimoniale effettivamente minima; importi dell'ordine di decine di migliaia di euro difficilmente sono compatibili con tale circostanza.
  • In Cassazione non e' consentito un riesame libero della prova di merito: le censure che si limitano a rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle testimonianze, senza specificare vizi di diritto o di logica motivazionale, sono inammissibili.
  • Elementi tipici che rafforzano l'inferenza di distrazione: contabilità incompatibile con l'attivita', annotazioni generiche in conti ('Legnano'), testimonianze del curatore, riscontri bancari, intercettazioni e fatti processuali che mostrano l'intervento gestionale degli 'estranei'.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.