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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13255/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ne sono conseguiti la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di primo grado per evasione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: a) errata applicazione dell'art. 385 c.p.; b) vizio di motivazione. Ha sostenuto che, nel caso concreto, mancasse la consapevolezza del disvalore del fatto oppure che tale disvalore fosse inesistente o comunque minimo. La Corte ha rilevato che le censure erano meramente reiterative di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito, il quale aveva spiegato in modo sintetico ma congruo che il reato di evasione richiede il dolo generico e che l'imputato si era volontariamente allontanato dal luogo ove svolgeva la propria attività lavorativa, nella piena consapevolezza del provvedimento restrittivo.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Il reato di evasione richiede il dolo generico; è sufficiente la consapevole volontà di allontanarsi dal luogo di restrizione in violazione del provvedimento restrittivo.

Massime di principio

  • Nel delitto di evasione è sufficiente il dolo generico: non occorre un particolare fine ulteriore, essendo decisiva la consapevole volontà di sottrarsi al vincolo restrittivo.
  • Le doglianze che si limitano a riproporre in cassazione censure già esaminate e congruamente respinte dal giudice di merito non sono idonee a scardinare la motivazione della sentenza impugnata.
  • La consapevolezza del provvedimento restrittivo e l'allontanamento volontario dal luogo di restrizione integrano il nucleo soggettivo del reato di evasione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale

Testo integrale

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