Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06766/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bergamo che aveva deciso su una istanza ex art. 671 c.p.p. volta al riconoscimento della disciplina del reato continuato tra diverse sentenze irrevocabili. Il primo motivo denunciava incompetenza del collegio in quanto, secondo la difesa, l'art. 665, comma 4-bis c.p.p. si applica solo quando i provvedimenti provengono dallo stesso ufficio giudiziario; essendo invece le sentenze riconducibili a uffici/organi diversi (Bergamo e Brescia), la competenza spettava al giudice che aveva emesso per ultimo il provvedimento divenuto irrevocabile (Tribunale di Bergamo, giudice monocratico). In subordine il ricorrente censurava il merito della valutazione della continuazione, sostenendo che il Tribunale aveva dato eccessivo rilievo alla mera distanza cronologica e non aveva considerato elementi quali le modalità analoghe, la partecipazione degli stessi complici e l'illecito rientro funzionale alla ripresa dell'attività criminale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che l'art. 665, comma 4-bis c.p.p. si applica solo quando i plurimi provvedimenti sono stati pronunciati dallo stesso tribunale/ufficio; nel caso di sentenze emesse da giudici/uffici diversi si applica la regola generale (art. 665, comma 4) secondo cui è competente il giudice che ha pronunciato l'ultimo provvedimento irrevocabile. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Bergamo in composizione monocratica per il prosieguo. La Corte non ha esaminato nel merito il secondo motivo essendo assorbito dalla questione di competenza.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma invocata come titolo del gravame (lett. b) ed e)): base per il ricorso per cassazione contro l'ordinanza.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'istanza volta al riconoscimento della continuazione tra sentenze; da essa traeva origine la richiesta rivolta al giudice dell'esecuzione.

  • art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen.

    «se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio»

    La Corte interpreta la disposizione come applicabile soltanto quando i plurimi provvedimenti siano stati pronunciati dallo stesso tribunale/ufficio; non estendibile ai casi in cui le decisioni irrevocabili provengano da uffici giudiziari diversi.

  • art. 665, comma 4, cod. proc. pen.

    Regola generale cui ricorrere quando le sentenze sono emesse da giudici/uffici diversi: la competenza spetta al giudice che ha pronunciato l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile.

  • artt. 33-ter, 34 e 178, lett. a) cod. proc. pen.

    Norme relative alla nullità degli atti (richiamate dalla difesa): la Corte osserva che la violazione delle regole di competenza del giudice dell'esecuzione può comportare nullità insanabile e fondata questione da esaminare.

Massime di principio

  • L'art. 665, comma 4-bis, c.p.p. si applica solo quando i provvedimenti - monocratici e collegiali - provengono dallo stesso tribunale/ufficio: se le pronunce irrevocabili sono di uffici/tribunali diversi, va applicata la regola generale dell'art. 665, comma 4, che assegna la competenza al giudice che ha emesso per ultimo il provvedimento irrevocabile.
  • La questione di competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere assoluto e può essere rilevata dalle parti con ricorso per cassazione o d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; una pronuncia resa da organo privo di competenza può essere annullata senza rinvio se la causa è definibile in punto di competenza.
  • In casi di pluralità di condanne emesse da uffici diversi, il ricorrente deve indirizzare la istanza ex art. 671 c.p.p. al giudice competente secondo l'art. 665 comma 4 (cioè al giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento irrevocabile); una difesa efficace dovrebbe sollevare tempestivamente l'eccezione di incompetenza funzionale.
  • Sul piano del merito dell'accertamento della continuazione, la mera distanza cronologica tra i fatti non è di per sé decisiva: occorre valutare, oltre al tempo, elementi quali progettualità unitaria, identità o sostanziale analogia delle modalità esecutive, partecipazione degli stessi soggetti, e funzionalità dei fatti (es. rientro illecito finalizzato alla ripresa dell'attività criminale).
  • Se il giudice dell'esecuzione ha errato nell'individuare la competenza, la Corte di Cassazione può annullare l'atto impugnato e disporre la trasmissione al giudice competente per il prosieguo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.