Cassazione Civile, Ordinanza n. 25742/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento n. 5075 relativo alla TARI 2017, nei confronti della società di gestione, del Comune e della società ambientale. La Commissione tributaria provinciale di La Spezia aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 398/2022 depositata l’8 aprile 2022, aveva accolto l’appello della società di gestione. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Nel giudizio di legittimità, la ricorrente e la controricorrente hanno depositato il 27 agosto 2026 un’istanza congiunta, basata su un accordo tra loro, chiedendo l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. Il testo non espone il contenuto dei sei motivi né i termini sostanziali dell’accordo.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, rilevando che la ricorrente aveva manifestato inequivocabilmente la volontà di rinunciare agli atti e che la controricorrente vi aveva aderito, come risultava dall’istanza congiunta e dall’accordo allegato. L’accordo non era stato sottoscritto dalle parti rimaste intimate, ma ciò non ha impedito la declaratoria di estinzione. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, in considerazione della natura eccezionale e latu sensu sanzionatoria della misura.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto latu sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa (vedi Cass., n. 13636/2015; Cass., n. 14782/2018; Cass., n. 20697/2021).
L’ulteriore contributo unificato, per la sua natura eccezionale e latu sensu sanzionatoria, non può essere esteso in via interpretativa a fattispecie diverse da quelle per cui ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio manifestata in modo inequivoco dal ricorrente e accettata dalla controparte costituita comporta l’estinzione del giudizio; la concorde richiesta di compensazione giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite.
- La natura eccezionale e latu sensu sanzionatoria dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 ne impedisce l’estensione interpretativa oltre i casi in cui ne ricorrono i presupposti.
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