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Sentenza

Sentenza del 01/04/2019 n. 1911 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRES - IRPEG - Determinazione - Operazioni commerciali intercorse con imprese aventi sede in stati aventi regimi fiscali privilegiati - Costi - Deducibilità - Condizioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La deduzione dei costi è stata subordinata alla prova delle condizioni previste dalla norma. In assenza dell'indicazione separata in dichiarazione e della dimostrazione dell'effettività dell'attività commerciale estera o dell'interesse economico, accompagnata dalla concreta esecuzione delle operazioni, i costi non sono deducibili. Il principio è conforme a Cass. n. 4272/2010.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità dal reddito d'impresa dei costi relativi a operazioni commerciali effettuate con fornitori aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata. Ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR, nel testo applicabile ratione temporis, il contribuente doveva indicare separatamente tali componenti negative nella dichiarazione dei redditi e dimostrare alternativamente che le imprese estere svolgevano un'attività commerciale effettiva oppure che le operazioni rispondevano a un effettivo interesse economico ed erano state concretamente eseguite.

Norme richiamate

  • Art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione alle condizioni previste dalla norma, tra cui l'indicazione separata in dichiarazione e la prova dell'effettività dell'operazione o dell'interesse economico.

    La norma pone condizioni specifiche e cumulative per la deducibilità dei costi relativi a operazioni con imprese situate in Paesi a fiscalità privilegiata: adempimento dichiarativo e prova sostanziale dell'effettività dell'attività o dell'operazione.

Massime di principio

  • Per dedurre costi derivanti da operazioni con imprese localizzate in Stati a fiscalità privilegiata occorre verificare sia gli adempimenti formali, come l'indicazione separata in dichiarazione, sia i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.
  • Il contribuente deve conservare documentazione idonea a dimostrare che il fornitore estero svolge un'attività commerciale effettiva oppure che l'operazione presenta un concreto interesse economico e ha avuto reale esecuzione.
  • La mera esistenza di fatture o di pagamenti non è necessariamente sufficiente: è necessario provare la sostanza economica, la reale prestazione ricevuta e la coerenza dell'operazione con l'attività d'impresa.
  • Quando manca anche una sola delle condizioni richieste dalla disciplina applicabile ratione temporis, l'Amministrazione finanziaria può contestare la deducibilità dei costi.

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