Sentenza del 01/04/2019 n. 1911 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRES - IRPEG - Determinazione - Operazioni commerciali intercorse con imprese aventi sede in stati aventi regimi fiscali privilegiati - Costi - Deducibilità - Condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa deduzione dei costi è stata subordinata alla prova delle condizioni previste dalla norma. In assenza dell'indicazione separata in dichiarazione e della dimostrazione dell'effettività dell'attività commerciale estera o dell'interesse economico, accompagnata dalla concreta esecuzione delle operazioni, i costi non sono deducibili. Il principio è conforme a Cass. n. 4272/2010.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità dal reddito d'impresa dei costi relativi a operazioni commerciali effettuate con fornitori aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata. Ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR, nel testo applicabile ratione temporis, il contribuente doveva indicare separatamente tali componenti negative nella dichiarazione dei redditi e dimostrare alternativamente che le imprese estere svolgevano un'attività commerciale effettiva oppure che le operazioni rispondevano a un effettivo interesse economico ed erano state concretamente eseguite.
Norme richiamate
Art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione alle condizioni previste dalla norma, tra cui l'indicazione separata in dichiarazione e la prova dell'effettività dell'operazione o dell'interesse economico.
La norma pone condizioni specifiche e cumulative per la deducibilità dei costi relativi a operazioni con imprese situate in Paesi a fiscalità privilegiata: adempimento dichiarativo e prova sostanziale dell'effettività dell'attività o dell'operazione.
Massime di principio
- Per dedurre costi derivanti da operazioni con imprese localizzate in Stati a fiscalità privilegiata occorre verificare sia gli adempimenti formali, come l'indicazione separata in dichiarazione, sia i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.
- Il contribuente deve conservare documentazione idonea a dimostrare che il fornitore estero svolge un'attività commerciale effettiva oppure che l'operazione presenta un concreto interesse economico e ha avuto reale esecuzione.
- La mera esistenza di fatture o di pagamenti non è necessariamente sufficiente: è necessario provare la sostanza economica, la reale prestazione ricevuta e la coerenza dell'operazione con l'attività d'impresa.
- Quando manca anche una sola delle condizioni richieste dalla disciplina applicabile ratione temporis, l'Amministrazione finanziaria può contestare la deducibilità dei costi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 apr 2019Sentenza del 01/04/2019 n. 59 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 1 apr 2019Sentenza del 01/04/2019 n. 82 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 1 apr 2019Sentenza del 01/04/2019 n. 170 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
- Sentenza · 1 apr 2019Sentenza del 01/04/2019 n. 442 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 1 apr 2019Sentenza del 01/04/2019 n. 569 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 1 apr 2019Sentenza del 01/04/2019 n. 572 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →