Sentenza del 01/04/2019 n. 82 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Difetto di giurisdizione - Diniego transazione fiscale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto davanti al giudice tributario per difetto di giurisdizione. Ha ritenuto che il diniego della transazione fiscale rientri nella disciplina delle procedure concorsuali e fallimentari, con conseguente appartenenza della controversia alla giurisdizione competente in materia concorsuale e non a quella tributaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato il diniego della proposta di transazione fiscale presentata ai sensi dell'art. 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità del ricorso davanti al giudice tributario per difetto di giurisdizione, richiamando l'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992. La questione riguardava quindi l'individuazione del giudice competente a conoscere dell'impugnazione del diniego.
Norme richiamate
Art. 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
La disposizione disciplina la transazione fiscale nell'ambito delle procedure concorsuali. Il diniego della proposta è stato considerato espressione della disciplina concorsuale, non un autonomo atto tributario impugnabile davanti al giudice tributario.
Art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma delimita la giurisdizione tributaria. Il collegio ha ritenuto che la controversia sul diniego della transazione fiscale non rientri nell'ambito degli atti e dei rapporti devoluti al giudice tributario.
Massime di principio
- Quando la contestazione riguarda il diniego di una transazione fiscale inserita in una procedura concorsuale, occorre verificare anzitutto la giurisdizione competente: la controversia può appartenere al giudice della procedura concorsuale anziché a quello tributario.
- La natura tributaria del credito o dell'autorità che emette l'atto non è, da sola, sufficiente a radicare la giurisdizione tributaria; è determinante la funzione concreta dell'atto e il suo collegamento con la procedura concorsuale.
- Un ricorso proposto davanti al giudice privo di giurisdizione può essere dichiarato inammissibile, rendendo essenziale individuare correttamente il giudice competente prima dell'impugnazione.
- Il diniego della transazione fiscale, in quanto inserito nella disciplina delle procedure concorsuali, può essere valutato secondo le regole e i rimedi propri di tali procedure, anziché mediante l'ordinaria impugnazione degli atti tributari.
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