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Sentenza

Sentenza del 01/04/2019 n. 569 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Notifica e deposito degli atti - Modalità telematica - Notifica del ricorso a mezzo PEC - Disciplina antecedente all'introduzione dell'art. 16-bis del D.Lgs. 546/1992 - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente contestava la debenza del contributo unificato relativo al procedimento R.G.R. 1799/14. Il ricorso introduttivo era stato notificato il 14 aprile 2015 tramite PEC. L'Ufficio ne eccepiva l'inammissibilità, poiché, all'epoca, la normativa sul processo tributario non consentiva ancora la notificazione telematica degli atti introduttivi. La contribuente sosteneva invece la validità della notifica richiamando la disciplina generale della notificazione telematica.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze aveva dichiarato inammissibile il ricorso per nullità o inesistenza della notificazione effettuata tramite PEC e aveva condannato la contribuente al pagamento di 150,00 euro di spese. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha confermato integralmente tale decisione, rilevando che il 14 aprile 2015 l'art. 16-bis del D.Lgs. 546/1992 non era ancora applicabile e che il processo tributario telematico non era stato ancora attivato in Toscana, attivazione avvenuta solo dal 1° dicembre 2015. L'appello è stato inoltre dichiarato inammissibile perché non formulava specifiche censure contro la sentenza impugnata, come richiesto dall'art. 53 del D.Lgs. 546/1992. La contribuente è stata condannata anche al pagamento delle spese del giudizio d'appello, liquidate in 150,00 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 20 del D.Lgs. 546/1992

    La proposizione del ricorso deve avvenire nelle forme indicate dall'articolo 16, commi 2 e 3.

    Prima dell'introduzione della disciplina specifica sulle comunicazioni e notificazioni telematiche, la norma non consentiva di notificare il ricorso tributario tramite PEC.

  • Art. 16, commi 2 e 3, del D.Lgs. 546/1992

    La disciplina previgente individuava le modalità tradizionali di notificazione degli atti del processo tributario, senza includere la PEC come modalità generale di notifica del ricorso introduttivo.

  • Art. 16-bis del D.Lgs. 546/1992

    Comunicazioni e notificazioni per via telematica.

    La disposizione ha introdotto la possibilità di effettuare comunicazioni e notificazioni telematiche nel processo tributario, ma con efficacia decorrente dal 1° gennaio 2016 e secondo le modalità e i tempi di attivazione del processo tributario telematico nelle singole regioni.

  • Art. 9, comma 1, lettera h), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156

    Ha introdotto l'art. 16-bis nel D.Lgs. 546/1992, fornendo la base normativa per le notificazioni telematiche nel processo tributario.

  • Art. 12, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156

    Ha stabilito la decorrenza della nuova disciplina dal 1° gennaio 2016, escludendone l'applicazione retroattiva alle notificazioni effettuate prima di tale data.

  • D.M. 23 dicembre 2013, n. 163

    Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario.

    Il regolamento non era autonomamente sufficiente a consentire la notifica via PEC nel caso concreto, poiché la sua operatività era subordinata all'adozione dei successivi provvedimenti attuativi e all'effettiva attivazione del processo tributario telematico nella regione interessata.

  • Art. 53 del D.Lgs. 546/1992

    L'atto di appello deve contenere specifiche e analitiche censure contro la sentenza impugnata; il mancato rispetto di tale requisito comporta l'inammissibilità del gravame.

  • Art. 149-bis c.p.c.

    La disciplina generale della notificazione telematica nel processo civile non può essere applicata automaticamente al processo tributario, che dispone di una regolamentazione speciale e autonoma.

Massime di principio

  • La validità della notifica telematica nel processo tributario deve essere valutata con riferimento alla normativa e allo stato di attivazione del processo tributario telematico vigenti nella data e nella regione della notificazione.
  • Le norme generali del processo civile sulla PEC non possono essere utilizzate per superare una disciplina speciale tributaria che, al momento della notifica, non consentiva ancora tale modalità.
  • Una disciplina successivamente entrata in vigore non sana retroattivamente una notifica effettuata quando la PEC non era una modalità processuale ammessa.
  • Prima di notificare un ricorso tributario telematicamente occorre verificare sia la data di efficacia della norma sia l'effettiva attivazione del processo tributario telematico presso l'ufficio giudiziario competente.
  • L'appello deve contestare in modo specifico e analitico le motivazioni della sentenza di primo grado; il semplice richiamo a norme generali o la riproposizione delle tesi già respinte può comportare l'inammissibilità del gravame.

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