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Sentenza

Sentenza del 01/04/2019 n. 59 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Accertamento imposte - Estero - Capitali - Regime fiscale privilegiato - Interessi - Ripresa tassazione - Sussiste - Raddoppio termini accertamento - Legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della Commissione tributaria provinciale che aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo dimostrato che le somme investite all'estero erano state sottratte dai promotori finanziari e che il contribuente aveva quindi perso sia il capitale sia gli interessi. L'Ufficio sosteneva invece che il contribuente avesse dichiarato ai verificatori di aver percepito gli interessi fino al 2011, lasciandoli accreditati e capitalizzati su un conto estero. Chiedeva pertanto la legittimità della ripresa a tassazione degli interessi maturati nel 2009 e dell'applicazione della presunzione prevista dall'art. 12 del D.L. n. 78/2009, nonché del raddoppio dei termini di accertamento.

La decisione

L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto. È stata confermata la legittimità della ripresa a tassazione degli interessi relativi alle somme detenute all'estero, poiché le dichiarazioni rese dallo stesso contribuente ai verificatori attestavano la percezione degli interessi almeno fino al 2011. La successiva perdita del capitale per effetto della condotta fraudolenta degli intermediari non escludeva la precedente maturazione degli interessi fiscalmente rilevanti. È stata inoltre ritenuta valida la presunzione secondo cui gli investimenti detenuti in Stati a regime fiscale privilegiato si presumono costituiti con redditi sottratti a tassazione, nonché legittimo il raddoppio dei termini di accertamento, qualificato come disciplina procedimentale applicabile anche ad annualità pregresse. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 12 del D.L. n. 78/2009

    Gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati a regime fiscale privilegiato si presumono costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

    La norma introduce una presunzione relativa sulla provenienza fiscalmente illecita delle attività estere e prevede il raddoppio dei termini per l'accertamento. Secondo la sentenza, si tratta di una disposizione procedimentale, non istitutiva di un nuovo tributo, applicabile anche a periodi d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore.

  • Legge n. 227/1990 e art. 4 del D.L. n. 167/1990

    La normativa sul monitoraggio fiscale impone di dichiarare le attività finanziarie detenute all'estero, nonché le situazioni di titolarità, disponibilità o possibilità di movimentazione delle stesse.

  • D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato quale fonte dei poteri di accertamento delle imposte sui redditi esercitati dall'Amministrazione finanziaria.

  • D.Lgs. n. 471/1997

    Richiamato per l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni degli obblighi dichiarativi e fiscali.

  • Legge n. 97/2013

    Richiamata come ulteriore intervento legislativo volto a rafforzare gli obblighi di monitoraggio fiscale e a estendere la rilevanza della titolarità effettiva delle attività estere.

  • Cass. civ., sez. tributaria, nn. 9320/2003, 17051/2010 e 17052/2010

    La giurisprudenza richiamata afferma che gli obblighi di monitoraggio fiscale possono gravare non solo sul titolare formale, ma anche su chi abbia la disponibilità o la possibilità concreta di movimentare l'attività estera, ad esempio mediante una delega con facoltà di prelievo.

Massime di principio

  • La perdita successiva di somme investite all'estero a causa di una truffa non esclude automaticamente la tassabilità degli interessi se il contribuente ha dichiarato o altrimenti riconosciuto che tali interessi erano maturati o erano stati accreditati.
  • Le dichiarazioni rese dal contribuente durante la verifica fiscale possono costituire prova decisiva contro di lui, soprattutto quando sono specifiche, coerenti e riferite alla percezione degli interessi o alla disponibilità delle somme.
  • La presunzione relativa prevista per le attività finanziarie detenute in Stati fiscalmente privilegiati può essere superata solo mediante una prova contraria concreta e documentata sull'origine non imponibile delle somme.
  • Il raddoppio dei termini collegato alla detenzione di attività estere può essere considerato una regola procedimentale e, secondo l'orientamento della sentenza, applicarsi anche ad annualità anteriori all'introduzione della norma, purché l'accertamento riguardi fattispecie compatibili con la disciplina.
  • Gli obblighi di monitoraggio fiscale possono riguardare non solo il proprietario formale del conto o dell'investimento, ma anche chi ne abbia la disponibilità effettiva o la possibilità di movimentarlo, inclusa la facoltà di effettuare prelievi.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento può essere ritenuta sufficiente quando l'atto espone in modo comprensibile annualità, somme, modalità dell'investimento e ragioni della pretesa, anche se il processo verbale di constatazione non è integralmente allegato, purché sia stato notificato o comunque reso conoscibile al contribuente.

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