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Sentenza

Sentenza del 01/04/2019 n. 572 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Attività istruttoria - Richiesta dati e notizie a terzi (amministrazioni dello Stato, enti pubblici, società ed enti di assicurazione, notai, procuratori del registro, conservatori dei registri, enti creditizi) - Accertamenti bancari - Ius superveniens - Applicabilità art. 7- quater comma 1 del D.L. 193/2016 - Retroattività - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Gli accertamenti fiscali traevano origine da indagini bancarie sui conti correnti dei contribuenti. I contribuenti contestavano la validità degli avvisi per omessa allegazione della delega di sottoscrizione, violazione delle garanzie procedimentali dell'art. 12 dello Statuto del contribuente e mancata valutazione delle giustificazioni relative ai movimenti bancari. Invocavano inoltre l'applicazione dello ius superveniens introdotto dall'art. 7-quater, comma 1, del D.L. 193/2016, che esclude dalla presunzione alcuni prelevamenti di importo non superiore a 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili.

La decisione

La Commissione ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale dell'Agenzia nei confronti di P. P. e P. A., poiché avrebbe dovuto essere notificato come autonomo appello principale. È stata quindi confermata la sentenza favorevole a tali contribuenti. L'appello principale di B. A. e P. L. è stato parzialmente accolto: l'Ufficio dovrà ricalcolare gli accertamenti applicando retroattivamente, in quanto norma procedurale, il D.L. 193/2016 ai prelevamenti e dovrà riesaminare analiticamente le giustificazioni relative ai versamenti. Respinte le eccezioni sulla delega di firma e sulla violazione dell'art. 12 dello Statuto del contribuente. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973

    Sono considerati ricavi i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito di rapporti bancari superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili.

    La norma disciplina la presunzione derivante dai movimenti bancari e, nella versione modificata, introduce soglie quantitative per i prelevamenti rilevanti ai fini dell'accertamento.

  • Art. 7-quater, comma 1, D.L. 193/2016

    Applicazione ai prelevamenti superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili.

    La disposizione è stata qualificata come procedurale e, pertanto, applicabile anche ad accertamenti notificati prima della sua entrata in vigore e riferiti a periodi d'imposta precedenti.

  • Art. 12, legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente

    Le garanzie relative al contraddittorio e alla redazione del processo verbale di constatazione riguardano le verifiche svolte nei locali dell'attività, non necessariamente le indagini bancarie svolte senza accesso presso il contribuente.

  • Art. 53, commi 1 e 2, D.Lgs. 546/1992

    L'impugnazione deve essere proposta e notificata correttamente nei confronti di tutte le parti interessate; un'impugnazione dell'Ufficio contro una parte vittoriosa non può essere validamente proposta soltanto come appello incidentale non notificato.

  • Artt. 38 e 51, D.Lgs. 546/1992

    Disciplinano i termini per la proposizione delle impugnazioni, richiamati dai contribuenti per eccepire la decadenza dell'Ufficio.

Massime di principio

  • Quando una modifica normativa incide sulle modalità procedurali dell'accertamento e non introduce nuovi presupposti sostanziali d'imposta, può essere applicata anche retroattivamente agli accertamenti già notificati e ai periodi d'imposta precedenti.
  • In presenza di accertamenti bancari, i prelevamenti devono essere riesaminati alla luce delle soglie quantitative eventualmente introdotte dalla normativa sopravvenuta; le operazioni inferiori alle soglie non possono essere automaticamente recuperate sulla base della presunzione bancaria.
  • I versamenti bancari non esclusi dalla disciplina sopravvenuta devono essere valutati singolarmente, tenendo conto delle giustificazioni analitiche fornite dal contribuente e motivando specificamente l'eventuale loro rigetto.
  • La validità dell'avviso non dipende necessariamente dall'allegazione della delega di firma, se l'atto è comunque chiaramente riferibile all'ufficio competente e all'organo titolare del potere.
  • Le garanzie dell'art. 12 dello Statuto del contribuente, come il contraddittorio preventivo e il processo verbale di constatazione, non si applicano automaticamente alle indagini bancarie prive di accesso fisico nei locali dell'impresa.
  • Un appello dell'Amministrazione contro una parte che ha vinto in primo grado deve essere notificato correttamente come impugnazione autonoma; la sua mera qualificazione come appello incidentale nelle controdeduzioni può determinarne l'inammissibilità.

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