Sentenza del 01/04/2019 n. 572 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Attività istruttoria - Richiesta dati e notizie a terzi (amministrazioni dello Stato, enti pubblici, società ed enti di assicurazione, notai, procuratori del registro, conservatori dei registri, enti creditizi) - Accertamenti bancari - Ius superveniens - Applicabilità art. 7- quater comma 1 del D.L. 193/2016 - Retroattività - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Gli accertamenti fiscali traevano origine da indagini bancarie sui conti correnti dei contribuenti. I contribuenti contestavano la validità degli avvisi per omessa allegazione della delega di sottoscrizione, violazione delle garanzie procedimentali dell'art. 12 dello Statuto del contribuente e mancata valutazione delle giustificazioni relative ai movimenti bancari. Invocavano inoltre l'applicazione dello ius superveniens introdotto dall'art. 7-quater, comma 1, del D.L. 193/2016, che esclude dalla presunzione alcuni prelevamenti di importo non superiore a 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili.
La decisione
La Commissione ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale dell'Agenzia nei confronti di P. P. e P. A., poiché avrebbe dovuto essere notificato come autonomo appello principale. È stata quindi confermata la sentenza favorevole a tali contribuenti. L'appello principale di B. A. e P. L. è stato parzialmente accolto: l'Ufficio dovrà ricalcolare gli accertamenti applicando retroattivamente, in quanto norma procedurale, il D.L. 193/2016 ai prelevamenti e dovrà riesaminare analiticamente le giustificazioni relative ai versamenti. Respinte le eccezioni sulla delega di firma e sulla violazione dell'art. 12 dello Statuto del contribuente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973
Sono considerati ricavi i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito di rapporti bancari superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili.
La norma disciplina la presunzione derivante dai movimenti bancari e, nella versione modificata, introduce soglie quantitative per i prelevamenti rilevanti ai fini dell'accertamento.
Art. 7-quater, comma 1, D.L. 193/2016
Applicazione ai prelevamenti superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili.
La disposizione è stata qualificata come procedurale e, pertanto, applicabile anche ad accertamenti notificati prima della sua entrata in vigore e riferiti a periodi d'imposta precedenti.
Art. 12, legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Le garanzie relative al contraddittorio e alla redazione del processo verbale di constatazione riguardano le verifiche svolte nei locali dell'attività, non necessariamente le indagini bancarie svolte senza accesso presso il contribuente.
Art. 53, commi 1 e 2, D.Lgs. 546/1992
L'impugnazione deve essere proposta e notificata correttamente nei confronti di tutte le parti interessate; un'impugnazione dell'Ufficio contro una parte vittoriosa non può essere validamente proposta soltanto come appello incidentale non notificato.
Artt. 38 e 51, D.Lgs. 546/1992
Disciplinano i termini per la proposizione delle impugnazioni, richiamati dai contribuenti per eccepire la decadenza dell'Ufficio.
Massime di principio
- Quando una modifica normativa incide sulle modalità procedurali dell'accertamento e non introduce nuovi presupposti sostanziali d'imposta, può essere applicata anche retroattivamente agli accertamenti già notificati e ai periodi d'imposta precedenti.
- In presenza di accertamenti bancari, i prelevamenti devono essere riesaminati alla luce delle soglie quantitative eventualmente introdotte dalla normativa sopravvenuta; le operazioni inferiori alle soglie non possono essere automaticamente recuperate sulla base della presunzione bancaria.
- I versamenti bancari non esclusi dalla disciplina sopravvenuta devono essere valutati singolarmente, tenendo conto delle giustificazioni analitiche fornite dal contribuente e motivando specificamente l'eventuale loro rigetto.
- La validità dell'avviso non dipende necessariamente dall'allegazione della delega di firma, se l'atto è comunque chiaramente riferibile all'ufficio competente e all'organo titolare del potere.
- Le garanzie dell'art. 12 dello Statuto del contribuente, come il contraddittorio preventivo e il processo verbale di constatazione, non si applicano automaticamente alle indagini bancarie prive di accesso fisico nei locali dell'impresa.
- Un appello dell'Amministrazione contro una parte che ha vinto in primo grado deve essere notificato correttamente come impugnazione autonoma; la sua mera qualificazione come appello incidentale nelle controdeduzioni può determinarne l'inammissibilità.
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