Sentenza del 01/04/2019 n. 442 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IMPOSTE SUI REDDITI - IRPEF - Diniego di rimborso - Risarcimento giudiziale del danno per infortunio sul lavoro - Rimborso - Non imponibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha chiesto il rimborso dell'IRPEF applicata a somme riconosciute dal Ministero della Giustizia in esecuzione della sentenza n. 138/2012 del Tribunale di Massa, pronunciata in una controversia previdenziale relativa al riconoscimento di un infortunio sul lavoro. La questione riguardava la natura imponibile o meno del risarcimento del danno, qualificato giudizialmente come danno emergente, nonché degli accessori di legge dovuti per il ritardato pagamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria. La Commissione Tributaria Regionale di Genova ha confermato integralmente tale decisione, stabilendo che sia il risarcimento del danno dipendente da causa di servizio, riconosciuto in sede giudiziaria come danno emergente, sia gli accessori di legge per il ritardato pagamento sono esclusi da tassazione e devono quindi essere rimborsati, senza necessità di ulteriori moduli o richieste, essendo sufficiente la sentenza giudiziaria quale titolo. Le spese del giudizio d'appello sono state poste a carico dell'Amministrazione soccombente e liquidate in 500 euro, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
Norme fiscali sull'imponibilità dei risarcimenti
Il risarcimento del danno dipendente da causa di servizio, riconosciuto in sede giudiziaria quale danno emergente, e gli accessori di legge sulla tardiva corresponsione dello stesso risarcimento devono essere considerati esclusi da tassazione.
Le somme risarcitorie destinate a reintegrare un danno emergente, e non a sostituire redditi perduti o a costituire nuova ricchezza, non concorrono alla formazione del reddito imponibile. La stessa esclusione è stata estesa agli accessori dovuti per il ritardato pagamento.
Principio dell'efficacia della sentenza come titolo per il rimborso
La sentenza stessa costituisce pieno titolo per ottenere il risarcimento così come disposto dal giudice.
Quando una sentenza individua e qualifica il danno risarcibile, l'Amministrazione non può subordinare il riconoscimento del relativo trattamento fiscale alla presentazione di ulteriore modulistica o di ulteriori istanze non previste.
Massime di principio
- Un risarcimento per infortunio sul lavoro è normalmente escluso dall'IRPEF quando mira a reintegrare un danno emergente, cioè una perdita patrimoniale effettivamente subita, e non costituisce sostituzione di reddito.
- La qualificazione contenuta nella sentenza è determinante: se il giudice riconosce espressamente la somma come risarcimento del danno emergente o danno dipendente da causa di servizio, tale qualificazione sostiene la non imponibilità.
- Gli interessi o gli altri accessori collegati al ritardato pagamento del risarcimento possono seguire il medesimo regime di esclusione quando sono strettamente accessori alla reintegrazione del danno non imponibile, secondo la motivazione adottata dal giudice.
- In caso di tassazione indebita, il contribuente può chiedere il rimborso all'Amministrazione Finanziaria; il provvedimento giudiziario che riconosce il credito e ne descrive la natura può costituire il principale titolo probatorio.
- La non imponibilità non dipende soltanto dal fatto che la somma sia definita genericamente come 'risarcimento': occorre verificare se essa reintegra un danno emergente oppure sostituisce redditi, indennità o compensi perduti, ipotesi che può avere un diverso trattamento fiscale.
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