Sentenza del 01/04/2019 n. 170 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
Tributi locali - Ici - Termine di prescrizione - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 323, notificata il 18 luglio 2018, relativa all'ICI degli anni 2006, 2007 e 2008. Ha dedotto la nullità dell'ingiunzione per omessa o invalida notifica degli atti presupposti, la prescrizione quinquennale dei crediti tributari e la decadenza dal potere di accertamento. In particolare, gli avvisi di accertamento erano stati notificati presso la residenza anagrafica, dove il contribuente non dimorava più dal luglio 2012, mentre la sua residenza effettiva era presso l'abitazione dei genitori; inoltre, l'ingiunzione del 2018 era stata notificata oltre cinque anni dopo la presunta notifica degli avvisi del 3 giugno 2010.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Commissione ha ritenuto nulla la notifica degli avvisi effettuata presso la residenza anagrafica non coincidente con la dimora effettiva, rilevando che le risultanze anagrafiche hanno valore soltanto presuntivo e possono essere superate da prova contraria. Ha inoltre affermato che l'ICI è soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. e che l'ingiunzione notificata il 18 luglio 2018 era comunque tardiva rispetto alla presunta notifica degli avvisi del 3 giugno 2010. L'ingiunzione è stata annullata e il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 875,00, oltre accessori, spese generali e contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 2948, n. 4, codice civile
La prescrizione quinquennale si applica alle obbligazioni periodiche.
Per i tributi locali come l'ICI, caratterizzati da una causa debendi continuativa e da prestazioni periodiche, il diritto alla riscossione si prescrive in cinque anni, anche nel periodo successivo alla notifica dell'avviso di accertamento, salvo validi atti interruttivi.
Art. 1, comma 161, legge n. 296/2006
Per i tributi locali il termine di decadenza per la notifica della dichiarazione o dell'accertamento è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Il Comune deve notificare l'atto di accertamento entro il termine decadenziale previsto dalla norma; il mancato rispetto del termine impedisce l'esercizio del potere impositivo.
Art. 1, comma 163, legge n. 296/2006
La disposizione è stata richiamata dal contribuente con riferimento ai termini per la riscossione dei tributi locali, ma la decisione è stata definita principalmente sulla base della nullità della notifica e della prescrizione quinquennale.
Cassazione civile, sentenze n. 15258/2015, n. 30952/2017 e n. 16525/2005
Ai fini della validità della notifica rileva il luogo della dimora effettiva e abituale del destinatario. Le risultanze anagrafiche hanno valore presuntivo e possono essere superate da qualsiasi prova idonea, anche presuntiva.
Cassazione, Sezione V, sentenza n. 30563/2017; sentenze n. 8374/2015 e n. 1088/2013
La nullità della notifica dell'atto presupposto può essere fatta valere impugnando l'atto consequenziale, come l'ingiunzione di pagamento, con conseguente illegittimità anche di quest'ultimo.
Cassazione, sentenza n. 24679/2011; n. 701/2014; n. 1975/2015; Sezioni Unite n. 23397/2016
I tributi locali periodici, compresa l'ICI, sono soggetti alla prescrizione quinquennale e non alla prescrizione ordinaria decennale.
Massime di principio
- Per i tributi locali periodici, come l'ICI, l'IMU e tributi analoghi, la prescrizione ordinaria della pretesa di riscossione è generalmente quinquennale, purché non intervengano validi atti interruttivi notificati tempestivamente.
- La notifica deve essere effettuata presso il luogo in cui il destinatario ha la dimora effettiva e abituale; l'indirizzo risultante dai registri anagrafici non è necessariamente decisivo e può essere contestato con documenti o altri elementi probatori.
- La nullità della notifica dell'avviso di accertamento può essere fatta valere anche impugnando il successivo atto di riscossione, se il contribuente non ha avuto una conoscenza valida e tempestiva dell'atto presupposto.
- In una controversia analoga è essenziale ricostruire la sequenza completa degli atti, verificando date di emissione, notificazione e contenuto, nonché l'esistenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione.
- I termini di decadenza per l'accertamento e quelli di prescrizione per la riscossione sono distinti: il primo riguarda il potere dell'ente di accertare il tributo, mentre il secondo riguarda il tempo entro cui può essere richiesto il pagamento di un credito già accertato.
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