Cassazione Penale, Sentenza n. 10037/2026 del 16/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per la liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione sofferta dal 23/10/2018 al 09/05/2023. Andrei era stato sottoposto a custodia cautelare per grave quadro indiziario relativo ai reati di rapina aggravata, omicidio preterintenzionale aggravato e furto in abitazione aggravato: riconoscimento da parte della vittima Arcangelo Furfaro e tabulati telefonici che collocavano l'utenza attribuita ad Andrei nella zona dei fatti e in contatto con coindagati. Dopo condanne in primo e secondo grado la Cassazione annullò con rinvio e, in seguito, il giudizio di rinvio si concluse con assoluzione "per non aver commesso il fatto" (26/09/2023), divenuta irrevocabile il 27/02/2024. La Corte d'appello aveva respinto la domanda di riparazione ritenendo che Andrei avesse contribuito con comportamento gravemente colposo al sorgere e al permanere della misura cautelare: in particolare, aveva negato di essere l'utilizzatore dell'utenza, di conoscere i coimputati e omesso plausibili spiegazioni sul viaggio e sui contatti telefonici, tali da ingenerare e rafforzare l'apparenza della fondatezza delle accuse.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso (ricorso infondato). Ha richiamato il principio di autonomia del giudizio di riparazione rispetto al processo penale e il criterio secondo cui l'indennizzo è escluso se l'incolpato ha dato causa o ha concorso a darla mediante condotta dolosa o gravemente colposa. Ha ritenuto accertato che, pur essendo intervenuta un'assoluzione, nei fatti emersi nel giudizio di merito risultava provata la disponibilità dell'utenza attribuita ad Andrei, la sua presenza nel veronese nella notte dei fatti e contatti con due autori della rapina; le ripetute dichiarazioni negative e le omissioni difensive dell'imputato erano incompatibili con tali dati e hanno avuto efficacia nel rendere più grave il quadro indiziario. La Corte ha quindi ritenuto che il mendacio/omissione fosse causalmente rilevante ai fini della misura cautelare e ha escluso il diritto all'equa riparazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata liquidata la spesa del Ministero resistente per mancata specifica attività difensiva nella memoria.
Norme richiamate
Art. 314 cod. proc. pen. (richiamato nella motivazione in relazione alla sua modificazione)
La Corte richiama la modifica normativa introducendo la distinzione tra esercizio della difesa (anche silenzio) e mendacio: la falsa prospettazione può essere valutata ai fini della colpa grave/dolo se causalmente rilevante rispetto all'adozione o al mantenimento della misura cautelare
D.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 4, lett. b
Riferimento normativo che ha inciso sull'art. 314 c.p.p.; secondo la Corte la modifica rafforza la possibilità di valutare il mendacio come condotta rilevante nella verifica del diritto all'indennizzo quando abbia rilievo causale
Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)
Principio che il giudizio per la riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale e che l'indennizzo è escluso se vi è stata condotta dolosa o gravemente colposa che abbia dato causa o concorso a darla
Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Indica che la valutazione ai fini della riparazione deve considerare ex ante il quadro indiziario disponibile al giudice della cautela e se l'apparenza di fondatezza sia stata influenzata dalla condotta dell'imputato
Sez. U., n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Principio secondo cui, nell'escludere il diritto alla riparazione per comportamento doloso o gravemente colposo, il giudice deve attenersi a fatti "accertati o non negati" nel giudizio di merito
Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024
Giurisprudenza recente che conferma che il mendacio in sede di interrogatorio, se causalmente rilevante rispetto alla misura cautelare, costituisce condotta volontaria rilevante ai fini dell'esclusione dell'indennizzo; distingue il mendacio dal diritto al silenzio o dall'avvalersi di facoltà difensive
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale: si valuta ex ante il quadro indiziario che il giudice della cautela aveva davanti a sé e se l'apparenza di fondatezza sia stata condizionata dalla condotta dell'imputato
- La mera assoluzione non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: va verificato se l'imputato abbia dato causa, o concorso a darla, alla privazione della libertà mediante comportamento doloso o gravemente colposo
- Il mendacio dell'indagato può ostare al riconoscimento della riparazione solo se il menzogna ha avuto un ruolo causale nel determinare l'adozione o il perdurare della misura cautelare; il giudice deve basarsi su fatti accertati o non contestati nel merito
- L'esercizio del diritto di difesa tramite il silenzio o l'avvalersi di facoltà difensive non rileva per escludere l'indennizzo; è invece valutabile la falsa rappresentazione di fatti o circostanze quando tali falsità potevano fornire spiegazioni alternative in grado di neutralizzare gli elementi indiziari
- Per ridurre il rischio che una condotta difensiva sia qualificata come gravemente colposa, è consigliabile offrire, se si sceglie di rispondere, spiegazioni coerenti e verificabili e indicare elementi alternativi che possano elidere il valore probatorio degli indizi
- Il giudice della riparazione non può fondare l'esclusione del diritto su condotte o fatti che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti; occorrono elementi di fatto accertati nel processo di merito che dimostrino la rilevanza causale della condotta dell'imputato
- Nelle difese future, diffondere documentazione probatoria che dimostri la non responsabilità e che offra spiegazioni plausibili e verificabili su spostamenti e uso di utenze può prevenire l'assunzione di responsabilità per comportamento gravemente colposo
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