Cassazione Penale, Sentenza n. 1621/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che confermava la condanna per coltivazione, detenzione e cessione di stupefacenti commessi in concorso con il figlio. Due motivi: 1) censura di nullità del decreto di citazione a giudizio in appello per mancato avviso, nell'atto di vocatio in iudicium, della facoltà di richiedere la trattazione orale (art. 23-bis d.l. 28/10/2020, n.137); 2) vizio di motivazione e rivalutazione del merito rispetto alla ricostruzione del concorso nel reato, sostenendo che gli elementi fattuali non supporterebbero la partecipazione attiva del padre.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che la mancata indicazione, nel decreto di citazione, della facoltà di chiedere la trattazione orale determini nullità: la normativa emergenziale non ha modificato il contenuto formale del decreto e la nullità può derivare solo dall'omissione di obblighi informativi espressamente previsti (principio di tassatività delle nullità). Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità perché si è trattato di un tentativo di rivalutazione in sede di legittimità del merito; la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente il concorso del padre richiamando diversi indici (pacchi recapitati alla comune abitazione con destinatario il padre, trasferimenti di denaro dal conto del figlio a quello del padre, successivi bonifici utilizzati per acquisto di bitcoin per pagare fornitori, anche operazioni effettuate dopo l'arresto del figlio), configurando un quadro indiziario di gravità, precisione e concordanza. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto-legge
art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n.137
La Corte ha ritenuto che la disciplina emergenziale introdotta non abbia ampliato il contenuto formale del decreto di citazione a giudizio in modo da rendere necessaria l'espressa indicazione della facoltà di chiedere trattazione orale; dunque la mancata informazione non determina di per sé nullità.
Decreto-legge
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020; art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105
Norme richiamate per l'applicazione del procedimento in forma cartolare; la trattazione del procedimento per via cartolare è conforme alla disciplina emergenziale e non impone, per il decreto di citazione, ulteriori avvisi rispetto a quelli già previsti dal codice.
art. 601, comma 6, c.p.p.
L'art. 601 c.p.p. disciplina il contenuto del decreto di citazione a giudizio in appello; la Corte ha osservato che il richiamo previsto dall'art. 23-bis non integra un requisito formale richiamato dall'art. 601, comma 6, e quindi la sua omissione non determina nullità automatica.
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez.6, n. 14728 del 31/03/2022 (Perciballi, Rv. 283179)
Precedente che afferma che nel giudizio d'appello l'omesso avvertimento circa la celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis non costituisce causa di nullità del decreto di citazione, rafforzando il principio di tassatività delle nullità.
Principio processuale
Principio di tassatività delle nullità: le nullità processuali derivano solo dall'omissione di contenuti informativi espressamente imposti dalla norma; avvisi non previsti espressamente dalla legge non comportano invalidità dell'atto.
Massime di principio
- La mancata indicazione, nel decreto di citazione in appello, della facoltà di richiedere la trattazione orale ex art. 23-bis d.l. 137/2020 non determina automaticamente nullità dell'atto se la norma non impone espressamente tale avviso tra i contenuti obbligatori del decreto.
- Il principio di tassatività delle nullità limita le cause di annullamento degli atti processuali alle omissioni espressamente previste dalla legge; avvisi facoltativi o non codificati non producono nullità.
- La Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione del merito probatorio: i motivi che consistono nel proporre una diversa lettura degli stessi fatti sono inammissibili quando il giudice del merito ha dato motivazione idonea e coerente (gravità, precisione e concordanza degli indizi).
- Per configurare il concorso nel reato è decisivo un quadro indiziario fatto di elementi sintomatici concreti (es. pacchi recapitati, intestazione destinatario, trasferimenti di denaro tra conti, uso di tali somme per acquisti riconducibili all'attività illecita) che dimostrino partecipazione attiva e non mera connivenza.
- Le operazioni finanziarie anomale (bonifici tra conto del soggetto coinvolto e conto del presunto partecipe, reinvestimenti tramite criptovalute per pagamento di fornitori) costituiscono indizi rilevanti di partecipazione organizzativa al traffico di stupefacenti, specialmente se alcune avvengono anche dopo eventi processuali rilevanti (es. arresto del coindagato).
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