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Ordinanza

Ordinanza n. 4477/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti: 1) il provvedimento emanato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale di Sanità -Servizio Psicologia - I^ Divisione - Commissione Attitudinale, datato 06.05.2026, notificato alla ricorrente in pari data, di "non idoneità" agli accertamenti attitudinali ed esclusione dal concorso, per esame, per l'assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza, del 22 aprile 2025, pubblicato sul Portale unico del reclutamento, accessibile all'indirizzo www.inpa.gov.it; 2) i relativi verbali della Commissione attitudinale, atti e accertamenti presupposti, preparatori e connessi all'accertamento dei requisiti che hanno determinato la non idoneità che precede; 3) l'esclusione dal concorso, quale conseguenza del giudizio di non idoneità, determinata ai sensi dell'art. 24, punto 9, D.M. n. 168/2022 ed ogni eventuale ulteriore provvedimento di esclusione dal concorso di cui trattasi; 4) la scheda di giudizio della Commissione Attitudinale per gli accertamenti attitudinali del 06.05.2026, senza protocollo, recante il giudizio "non idoneo", ricevuta a seguito di accesso agli atti in data 01.06.2026 ed il separato verbale della Commissione Attitudinale per gli accertamenti attitudinali del 06.05.2026, recante il giudizio di "non idoneità"; 5) la scheda di valutazione attitudinale redatta dal Perito Selettore del 06.05.2026, senza protocollo, recante il giudizio "non compatibile", ricevuta a seguito di accesso agli atti in data 01.06.2026; 6) per quanto di ragione, le "Modalità di espletamento degli accertamenti attitudinali del concorso, per esame, per l'assunzione di 4617 Allievi Agenti della Polizia di Stato", pubblicate sul sito web dedicato al concorso, nella parte in cui dispongono che "Terminati i colloqui collegiali, analizzati e valutati i risultati delle prove conseguite da tutti i candidati, la Commissione redige e sottoscrive un verbale per ciascun candidato esaminato, con cui esprime il giudizio finale relativo all'idoneità attitudinale al servizio nella Polizia di Stato"; 7) il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale per gli Affari generali e le politiche del Personale della Polizia di Stato - Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 27.05.2026, pubblicato in pari data sul sito web dedicato al concorso, di approvazione della graduatoria di merito e nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esame, per l'assunzione dei 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza, del 22 aprile 2025, pubblicato sul Portale unico del reclutamento, accessibile all'indirizzo www.inpa.gov.it; 8) il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale per gli Affari generali e le politiche del Personale della Polizia di Stato - Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 11.06.2026, pubblicato in pari data sul sito web dedicato al concorso, di "rideterminazione della graduatoria" di merito e nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esame, per l'assunzione dei 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza, del 22 aprile 2025, pubblicato sul Portale unico del reclutamento, accessibile all'indirizzo www.inpa.gov.it; 9) per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, ogni altro atto precedente, successivo, conseguenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del ricorso.

Giustizia amministrativa202607506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità agli accertamenti attitudinali e conseguente esclusione dal concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, con i relativi atti e graduatorie

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso, nonché gli atti presupposti e le graduatorie di merito successivamente approvate e rideterminate. Ha contestato, in particolare, l'omesso approfondimento motivazionale da parte della Commissione attitudinale delle risultanze dei diversi componenti della procedura selettiva, evidenziando il contrasto tra le valutazioni positive contenute nella relazione dello psicologo della Polizia di Stato e il contenuto della scheda di valutazione attitudinale del perito selettore. La censura riguardava quindi la motivazione del giudizio finale, adottato all'esito di una procedura complessa articolata in test, relazione psicologica e scheda del perito selettore.

La decisione

Il TAR ha ritenuto suscettibile di favorevole apprezzamento la doglianza relativa all'insufficiente approfondimento motivazionale delle diverse risultanze istruttorie e valutative acquisite nella procedura attitudinale. Ha quindi accolto la domanda cautelare, disponendo il riesame della posizione della ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione. Non è stata definita nel merito la legittimità del giudizio di non idoneità né è stata disposta l'ammissione definitiva al concorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie; è stata disposta la fissazione dell'udienza di merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.

  • art. 24, punto 9, D.M. n. 168/2022

    È indicato nel ricorso quale disposizione in base alla quale il giudizio di non idoneità determina l'esclusione dal concorso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità della ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali articolate in più fasi di valutazione attitudinale, il giudizio finale di non idoneità deve confrontarsi adeguatamente con le risultanze dei diversi componenti della procedura, inclusi test, relazione dello psicologo e scheda del perito selettore.
  • Quando emergano valutazioni positive rese da un componente della procedura attitudinale e risultanze potenzialmente contrastanti provenienti da altro componente, la Commissione deve fornire un adeguato approfondimento motivazionale sul modo in cui ha composto e valutato tali elementi.
  • In sede cautelare, l'accertata o plausibile insufficienza della motivazione del giudizio di non idoneità può giustificare il riesame della posizione del candidato da parte di una Commissione in diversa composizione, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell'esclusione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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