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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03572/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 2 novembre 2023. Il ricorso censurava, con il primo motivo, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere ricondotta all'ipotesi di lieve entità; la censura mirava però a ottenere una diversa valutazione del merito rispetto a quella compiuta dalla Corte territoriale, che aveva valorizzato i rapporti con acquirenti dediti allo spaccio, residenti in altra regione, e un successivo arresto per cessione di un quantitativo significativo di cocaina, indice di una capacità operativa incompatibile con la lieve entità. Con il secondo motivo il ricorrente contestava anche l'entità della pena determinata a titolo di continuazione, lamentando implicitamente una sproporzione sanzionatoria; anche tale doglianza è stata ritenuta diretta a sollecitare una nuova valutazione di merito, mentre la Corte di appello aveva motivato la quantificazione della pena sulla complessiva condotta e sulla capacità di penetrazione nel mercato della droga anche in piazze lontane dal luogo di dimora.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero diretti a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e ha considerato non arbitrario il giudizio della Corte di appello sia sulla insussistenza della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sia sulla determinazione della pena in continuazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La lieve entità nel traffico di stupefacenti va esclusa quando la condotta, per modalità operative, rapporti con acquirenti e capacità di penetrazione nel mercato, evidenzi una significativa organizzazione o intensità offensiva.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma richiamata quale base della fattispecie di reati in materia di stupefacenti, con particolare riguardo all'ipotesi attenuata di cui al comma 5.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del merito quando la corte territoriale abbia svolto un ragionamento non arbitrario e coerente sugli indici fattuali rilevanti.
  • Ai fini dell'applicazione dell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti, il giudice può valorizzare la qualità e la stabilità dei contatti con gli acquirenti, l'estensione geografica dell'attività illecita e la concreta capacità operativa dell'imputato.
  • La quantificazione della pena a titolo di continuazione è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica, essendo preclusa una mera richiesta di diversa modulazione sanzionatoria.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in contestazioni fattuali già compiutamente esaminate dal giudice di merito senza evidenziare violazioni di legge o vizi motivazionali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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