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Sentenza

Sentenza del 30/09/2016 n. 19525 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia nasceva dall’appello dell’Agenzia delle entrate contro la decisione di primo grado che aveva accolto l’impugnazione della società avverso un avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEG e ILOR per un anno d’imposta non indicato nel testo. La CTR della Liguria aveva dichiarato inammissibile l’appello perché l’Agenzia non aveva depositato l’autorizzazione preventiva prevista dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con due motivi, la nullità della sentenza e la violazione della medesima norma: dopo l’istituzione e l’operatività delle agenzie fiscali, l’autorizzazione non era più necessaria. La società ha sostenuto invece la perdurante vigenza dell’obbligo di autorizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione, con decisione del 19 luglio 2016, depositata il 30 settembre 2016, ha accolto entrambi i motivi, trattati congiuntamente. Ha stabilito che, divenuto operativo il nuovo assetto delle agenzie fiscali, non era più applicabile l’obbligo di autorizzazione previsto per gli uffici ministeriali dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992; pertanto, la mancata produzione dell’autorizzazione non rendeva inammissibile l’appello. Ha cassato la sentenza della CTR della Liguria e rinviato a una diversa composizione della stessa CTR affinché esamini l’appello dell’Agenzia e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione. Non è stata decisa nel merito la controversia sull’accertamento tributario.

Norme richiamate

  • Art. 52, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    A seguito della soppressione di tutti gli uffici ed organi ministeriali ai quali fa riferimento il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, infatti, da tale norma non possono farsi discendere condizionamenti al diritto delle agenzie di appellare le sentenze ad esse sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali.

    L’obbligo di autorizzazione preventiva previsto per gli uffici periferici ministeriali non condiziona il diritto delle agenzie fiscali di proporre appello, una volta operativo il nuovo assetto organizzativo che ha soppresso gli uffici e gli organi richiamati dalla disposizione.

  • Art. 57 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300

    La disposizione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2, secondo la quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione generale delle entrate e dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio, non è più suscettibile di applicazione una volta divenuta operativa - in forza del D.M. dell'economia 28 dicembre 2000 - la disciplina recata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, che ha istituito le agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dal dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia.

    L’istituzione delle agenzie fiscali e il trasferimento a esse delle funzioni, dei poteri e delle competenze già ministeriali hanno reso inapplicabile la procedura autorizzativa prevista per i precedenti uffici. Le agenzie esercitano le proprie competenze secondo la propria organizzazione interna.

  • D.M. dell’Economia 28 dicembre 2000

    La disposizione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2, secondo la quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione generale delle entrate e dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio, non è più suscettibile di applicazione una volta divenuta operativa - in forza del D.M. dell'economia 28 dicembre 2000 - la disciplina recata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, che ha istituito le agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dal dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia.

    Il decreto ha reso operativo il nuovo assetto delle agenzie fiscali; da quel momento, secondo la Corte, non era più applicabile l’autorizzazione prevista dall’art. 52, comma 2, per gli uffici ministeriali soppressi.

  • Art. 3, comma 1, lettera c), del D.L. n. 40/2010, convertito dalla L. n. 73/2010

    La Corte richiama la successiva abrogazione della disposizione dell’art. 52, comma 2, ma precisa che la necessità di autorizzazione era già venuta meno per effetto dell’operatività del nuovo assetto organizzativo dell’amministrazione fiscale.

Massime di principio

  • Quando un ente pubblico subentra nelle funzioni e nelle competenze di uffici ministeriali poi soppressi, un requisito procedurale previsto specificamente per quegli uffici non si estende automaticamente al nuovo ente, se il nuovo assetto organizzativo non lo prevede.
  • Nel contenzioso tributario, dopo l’operatività delle agenzie fiscali, l’appello dell’Agenzia delle entrate non è inammissibile per il solo fatto che non sia stata depositata l’autorizzazione preventiva contemplata dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
  • La cassazione per errore processuale che aveva precluso l’esame dell’appello comporta il rinvio al giudice di merito: non determina di per sé la vittoria sostanziale dell’Agenzia sulla pretesa tributaria, che resta da esaminare.

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