Cassazione Penale, Ordinanza n. 18354/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza emessa dal GIP ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Tuttavia, dalla motivazione emerge che le doglianze dedotte non rientravano tra i motivi consentiti nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di patteggiamento: non erano riferite a vizi della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, a un'erronea qualificazione giuridica del fatto, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorso è quindi stato ritenuto inammissibile per indeducibilità delle censure.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. L'inammissibilità è stata pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in relazione all'elevato coefficiente di colpa connesso alla causa di inammissibilità.
Norme richiamate
richiama la sentenza di patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti
indica i soli motivi deducibili contro la sentenza di patteggiamento: espressione della volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità
fondamento della verifica di ammissibilità delle censure avverso il patteggiamento
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono deducibili solo i motivi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali vizi è inammissibile.
- Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento non possono essere prospettate doglianze generiche o comunque non riconducibili ai limitati profili relativi alla volontà dell'imputato, alla corrispondenza tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto e alla legalità della pena o della misura di sicurezza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni riconducibili alla sfera di colpa del ricorrente, seguono le statuizioni consequenziali sulle spese processuali e sulla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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