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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32665/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di merito, contestando il diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizi motivazionali, ma in sostanza mirava a ottenere una diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati dai giudici di merito. In particolare, il ricorrente sosteneva che la scelta di definire il processo con rito abbreviato dovesse essere valorizzata ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le doglianze tendevano a sollecitare un riesame del merito estraneo al giudizio di legittimità e che la motivazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche era adeguata e non manifestamente illogica. È stato inoltre affermato che la scelta del rito abbreviato non può, di per sé, fondare la concessione delle attenuanti generiche, perché comporta già ex lege una riduzione predeterminata della pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non possono essere riconosciute automaticamente, ma richiedono elementi positivi valutabili e l'assenza di segni di resipiscenza può legittimamente giustificarne il diniego.

  • art. 438 c.p.p.

    La definizione del processo con rito abbreviato comporta già una riduzione di pena prevista dalla legge e non può essere ulteriormente valorizzata, di per sé sola, anche ai fini delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito quando la doglianza, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mira in realtà a sovvertire l'apprezzamento degli elementi fattuali compiuto dal giudice di merito.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica, fondata sull'assenza di elementi positivi e sulla mancanza di segnali di resipiscenza.
  • La scelta dell'imputato di accedere al rito abbreviato non costituisce, da sola, un elemento idoneo a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, poiché il rito comporta già una riduzione di pena stabilita ex lege e non può determinare un duplice vantaggio sanzionatorio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente sopporta anche l'onere del versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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