Cassazione Penale, Ordinanza n. 40300/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma implicitamente la persistenza della responsabilità già affermata nei gradi di merito, senza incidere sul merito della condanna, e respinge la tesi difensiva della prescrizione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva un unico motivo di impugnazione, fondato sull'assunto che il reato fosse estinto per prescrizione. Sosteneva, in sostanza, che ai fini del calcolo del termine prescrizionale dovesse rilevare la circostanza del fatto di particolare tenuità e che la prevalenza dell'attenuante sulla recidiva avrebbe dovuto escludere gli aumenti del termine di prescrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato perché la circostanza di particolare tenuità prevista dall'art. 648, quarto comma, c.p. non integra un'autonoma figura di reato ma una circostanza attenuante; pertanto, ai sensi dell'art. 157 c.p., non può essere considerata per determinare il termine di prescrizione, che va calcolato con riferimento al massimo edittale dell'ipotesi base. Inoltre, la prevalenza dell'attenuante sulla recidiva non elimina l'efficacia della recidiva ai fini degli aumenti del termine prescrizionale, quand'anche la recidiva sia stata riconosciuta e non esclusa.
Norme richiamate
La circostanza di particolare tenuità prevista dalla disposizione non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante.
Nel calcolo del termine di prescrizione non si tiene conto della circostanza attenuante; il termine va determinato con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi base, ferma l'incidenza della recidiva sugli aumenti del termine.
Massime di principio
- Una circostanza attenuante che qualifichi il fatto come di particolare tenuità non trasforma il reato in una fattispecie autonoma e non può essere utilizzata per ridurre il parametro edittale rilevante ai fini della prescrizione.
- Ai fini della prescrizione, il termine va computato sulla base della pena massima prevista per l'ipotesi base del reato, non già sulla base della disciplina attenuata, quando la legge qualifichi la previsione come circostanza e non come autonoma fattispecie.
- La prevalenza di un'attenuante sulla recidiva non neutralizza automaticamente gli effetti della recidiva sul termine prescrizionale, se la recidiva è stata comunque riconosciuta e non esclusa.
- Il motivo di ricorso che contesti il calcolo della prescrizione deve confrontarsi con la natura giuridica della previsione invocata: se si tratta di circostanza attenuante, essa non incide sul limite edittale base ai sensi dell'art. 157 c.p.
Come è indicizzato
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