Cassazione Civile, Ordinanza n. 10674/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
Gli eredi di alcuni creditori avevano chiesto l’equa riparazione per la irragionevole durata di una procedura fallimentare presupposta. La Corte d’appello, in sede di opposizione avverso un decreto monocratico che aveva solo parzialmente accolto le domande, aveva applicato la riduzione percentuale prevista dall’art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 89 del 2001, ritenendo che la presenza di più di cinquanta parti nel procedimento presupposto giustificasse la diminuzione del 40% della soglia minima liquidabile di 400 euro annui. I ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2-bis, comma 1-bis, L. 89/2001, in relazione agli artt. 6, par. 1, CEDU, 1 del primo Protocollo addizionale, 111 e 117 Cost., sostenendo che tale riduzione non è applicabile alle procedure fallimentari, nelle quali la pluralità dei creditori è fisiologica e non può determinare una penalizzazione automatica dell’indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che il giudice di merito ha erroneamente applicato alle procedure fallimentari la riduzione prevista dall’art. 2-bis, comma 1-bis, L. 89/2001. Secondo la Corte, tale norma non si applica alle procedure concorsuali, perché la numerosa partecipazione dei creditori è elemento ordinario e fisiologico del fallimento; applicarla in tale contesto produrrebbe un effetto distorsivo e irragionevole, penalizzando casualmente il creditore ammesso al passivo rispetto al partecipante a un ordinario giudizio di cognizione. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2-bis, comma 1-bis, L. 89/2001
riduzioni percentuali sull’indennizzo; soglia minima liquidabile di 400 euro annui; diminuzione del 40%
la disposizione non si applica alle procedure fallimentari, perché la pluralità dei creditori è fisiologica e non può fondare la riduzione automatica dell’indennizzo da equa riparazione
art. 6, par. 1, CEDU
richiamato come parametro convenzionale a sostegno della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo
art. 1 del primo Protocollo addizionale CEDU
richiamato insieme agli altri parametri convenzionali e costituzionali invocati dai ricorrenti
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale invocato nel ricorso
art. 117 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale invocato nel ricorso
Massime di principio
- La riduzione percentuale dell’indennizzo prevista per i procedimenti con numerose parti non si applica alle procedure fallimentari, poiché in esse la pluralità dei creditori è un dato fisiologico e ordinario.
- Ai fini dell’equa riparazione per irragionevole durata del processo, non è consentito introdurre una penalizzazione automatica dell’indennizzo basata sul solo numero dei creditori ammessi al passivo in una procedura concorsuale.
- L’interpretazione di norme limitative dell’indennizzo deve evitare effetti irragionevoli o distorsivi, specialmente quando il dato numerico considerato dalla norma è intrinseco alla struttura del procedimento presupposto.
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