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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36195/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il GUP del Tribunale di Catania, applicando la pena su richiesta delle parti per reati fallimentari, in continuazione tra loro e con un reato già giudicato, aveva applicato all’imputato due anni di reclusione, con sospensione condizionale, oltre alla pena accessoria triennale dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. L’imputato ha proposto un unico motivo di ricorso, denunciando la violazione dell’art. 445, comma 1, c.p.p.: poiché la pena detentiva concordata non superava i due anni, la pena accessoria sarebbe stata applicata fuori dai limiti di legge. Il Procuratore generale ha chiesto l’eliminazione delle pene accessorie.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché la doglianza riguardava la legalità della pena, e fondato nel merito. Ha stabilito che, per i reati di bancarotta, l’applicazione di una pena detentiva non superiore a due anni preclude le pene accessorie obbligatorie; non opera la deroga dell’art. 445, comma 1-ter, c.p.p., poiché i reati di bancarotta non rientrano tra quelli espressamente indicati. Essendo la statuizione sulle pene accessorie illegali estranea all’accordo di patteggiamento, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alle pene accessorie previste dall’art. 216 legge fallimentare, eliminandole senza travolgere l’accordo né la restante sentenza.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    L’impugnazione è ammissibile ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. in quanto il tema proposto investe la legalità stessa della pena, prospettata in relazione ai limiti risultante dall’art. 445, commi 1 e 3 cod. proc. pen.

    Il ricorso è ammissibile quando censura la legalità della pena applicata con la sentenza di patteggiamento.

  • art. 445, commi 1 e 3, c.p.p.

    E, invero, l’applicazione della sanzione accessoria in caso di applicazione di pena che non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, è illegale in quanto irrogata al di fuori dei limiti consentiti dal legislatore.

    L’applicazione di una pena accessoria in caso di pena detentiva non superiore a due anni è illegale se non consentita dai limiti normativi applicabili.

  • art. 445, comma 1-ter, c.p.p.

    Né qui ricorre la deroga posta dall’art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., che contempla l’applicazione facoltativa delle pene accessorie per un serie di reati specificamente indicati, non rientrando i reati di bancarotta tra le eccezioni ivi previste.

    La deroga che consente l’applicazione facoltativa di pene accessorie per alcuni reati tassativamente indicati non si estende ai reati di bancarotta.

  • art. 444 c.p.p.

    Posto che l’applicazione della pena illegale risulta estranea all’accordo ex art. 444 cod. proc. pen., l’annullamento non deve travolgere l’accordo stesso e può limitare i suoi effetti alla disposizione viziata.

    Quando la statuizione sulle pene accessorie illegali è estranea all’accordo di patteggiamento, essa può essere eliminata senza travolgere l’accordo e la restante sentenza.

  • art. 216 legge fallimentare

    La sentenza deve essere, pertanto, annullata senza rinvio quanto alle pene accessorie che devono essere eliminate.

    Nel caso deciso, le pene accessorie previste per i reati di bancarotta sono state eliminate perché illegali in relazione alla pena detentiva concordata, non superiore a due anni.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione che denuncia l’illegalità della pena accessoria applicata in violazione dei limiti previsti dalla legge.
  • Per i reati di bancarotta, una pena detentiva concordata non superiore a due anni preclude l’applicazione delle pene accessorie obbligatorie; la deroga che consente pene accessorie facoltative per specifiche categorie di reati non si estende ai reati di bancarotta.
  • Se la statuizione sulle pene accessorie illegali è estranea all’accordo di patteggiamento, la Corte può annullarla senza rinvio ed eliminare le sole sanzioni accessorie, lasciando fermo l’accordo e la restante sentenza.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaRiti alternativiImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale

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