Cassazione Civile, Sentenza n. 12893/2021 del 13/05/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva riformato la decisione di primo grado che aveva condannato i genitori del ricorrente al rilascio dell'appartamento, sostenendo che il comodato senza termine concesso ai genitori non potesse essere fatto valere nei loro confronti separatamente poiché l'immobile era stato concesso con un unico titolo a più persone (litisconsorzio). I primi due motivi denunciavano la nullità per omessa integrità del contraddittorio e la mancata integrazione d'ufficio del contraddittorio in sede di appello; i restanti motivi contestavano la valutazione probatoria della Corte d'appello relativa all'esistenza di un comodato per uso familiare e l'urgenza del bisogno invocato dal ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo che, trattandosi di un contratto relativo a un unico bene stipulato con più soggetti, la decisione di appello non poteva essere resa senza la partecipazione di tutti i co-contraenti e che la Corte d'appello avrebbe dovuto integrare il contraddittorio. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione perché, previa integrazione del contraddittorio, provveda a un nuovo esame. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.
Base normativa per i motivi di cassazione (violazione di norme di diritto e nullità per omessa integrazione del contraddittorio): utilizzata come fondamento per censurare la sentenza di merito e ottenere la cassazione
Disciplina l'obbligo di integrazione del contraddittorio in sede di gravame; la Corte ha richiamato tale norma per affermare che la presenza di più parti in primo grado deve persistere in appello per evitare giudicati contrastanti
Principi relativi al contraddittorio e al giusto processo; richiamati per sottolineare la nullità di decisioni rese senza la completa partecipazione delle parti interessate
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176
Normativa emergenziale che ha consentito alla Corte di decidere in Camera di consiglio senza trattazione orale, come avvenuto nel procedimento
Richiamati nel confronto sulle regole probatorie: art. 115 c.p.c. sulla formazione della prova e apprezzamento logico; art. 2697 c.c. sull'onere della prova; norme del codice civile richiamate per la disciplina del comodato e per i rimandi alle presunzioni e al possesso. La Corte ha comunque disposto la cassazione per motivo processuale senza entrare nel merito definitivo di tali valutazioni probatorie
Massime di principio
- Se un bene è stato trasferito o concesso mediante un unico atto a più soggetti, questi costituiscono un centro di interessi unitario e, quando si agisca per modificare o far cessare il titolo, devono tutti essere parte del giudizio: si configura un litisconsorzio necessario sostanziale o processuale.
- Se in appello mancano parti che hanno partecipato al primo grado, il giudice d'appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio; l'omessa integrazione determina la nullità della sentenza di secondo grado e la cassazione con rinvio per nuovo esame.
- Le doglianze di merito sulla valutazione delle prove (presunzioni, onere della prova, testimonianze, documenti) possono essere decisive solo dopo che sia stato assicurato il contraddittorio pieno; questioni processuali relative alla composizione delle parti prevalgono e possono assorbire i motivi di merito.
- Il giudice può basarsi su presunzioni logiche per ricostruire la volontà delle parti, ma tali presunzioni devono fondarsi su circostanze gravi, precise e concordanti; in mancanza, la valutazione probatoria può essere rimessa a un nuovo esame dopo integrazione del contraddittorio.
- In situazioni analoghe è utile documentare per iscritto l'effettiva destinazione d'uso dell'immobile, ogni modifica della residenza e gli accordi tra i concedenti e i concessionari, perché la prova documentale riduce il rischio di decisioni fondate su presunzioni o su ricostruzioni contraddittorie.
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