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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24921/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, unificando reati giudicati con tre distinte sentenze di rito abbreviato, ha rideterminato la pena complessiva in 26 anni, 9 mesi e 10 giorni. Il ricorrente denunciava violazione di legge (artt. 125 e 442 c.p.p., artt. 78 e 81 c.p.) e vizio di motivazione per omessa valutazione della memoria difensiva, chiedendo l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. sulla somma delle pene prima della diminuzione per il rito abbreviato (ossia che la diminuzione per il rito intervenisse dopo il cumulo), sostenendo che i reati sarebbero dovuti essere trattati cumulativamente sin dall'inizio e che l'attuale ordine applicativo lederebbe i suoi diritti costituzionali

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la corretta decisione del giudice dell'esecuzione che ha rideterminato la pena complessiva. Ha ritenuto legittimo il principio consolidato secondo cui, in sede di esecuzione, la riduzione per il rito abbreviato opera prima del criterio moderatore del cumulo materiale (art. 78 c.p.), richiamando ampia giurisprudenza di legittimità (tra cui Sez. U. Giampà). Ha escluso la nullità per omesso esame della memoria difensiva, ritenendola implicittamente esaminata e, comunque, infondata alla luce dei principi consolidati. Le censure costituzionali proposte sono state respinte per la legittima differenziazione del regime esecutivo rispetto a quello di cognizione e per l'intangibilità del giudicato e della natura mista della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    La mancata valutazione di una memoria difensiva non determina sempre nullità: se la memoria è in contrasto con principi giuridici consolidati può essere implicitamente disattesa; l'omissione può influire solo sulla congruità della motivazione se le ragioni difensive fossero rilevanti

  • art. 442 cod. proc. pen.

    La diminuente per il rito abbreviato ha natura mista (sostanziale e processuale) e, in esecuzione, la pena da prendere come riferimento è quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione dopo l'applicazione della diminuente

  • art. 78 cod. pen.

    "la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta"

    In sede esecutiva il criterio moderatore del cumulo materiale (art. 78) si applica dopo che le singole pene sono state preventivamente ridotte per il rito abbreviato; dunque la diminuzione opera prima e il limite di anni trenta viene valutato sul risultato della riduzione

  • art. 81 cod. pen.

    Norma generale sul concorso di reati; la disposizione di attuazione (art. 187 disp. att. c.p.p.) e la natura processuale dell'esecuzione giustificano applicazioni differenziate rispetto alla fase di cognizione

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Per l'individuazione della violazione più grave in sede esecutiva (reato continuato) deve essere considerata la pena concretamente irrogata dal giudice della cognizione, ossia quella risultante dopo l'applicazione della diminuente per il rito

  • art. 12 Preleggi

    Usato come criterio di interpretazione letterale e per valorizzare la disciplina speciale di attuazione rispetto alla norma generale

  • artt. 3, 24 e 27 Cost.

    I profili costituzionali invocati (parità, diritto di difesa, finalità rieducativa della pena) non risultano violati dallo schema applicativo in sede esecutiva, data la diversità giuridica della fase esecutiva e l'intangibilità del giudicato

  • art. 71 e ss. cod. pen.

    Richiamate come disciplina generale sul concorso di reati e sulla determinazione delle pene in sede di cognizione; la Corte sottolinea che l'ordine applicativo in cognizione differisce da quello in esecuzione

Massime di principio

  • In sede di esecuzione, quando si unificano pene derivanti da giudizi con rito abbreviato, la diminuzione per il rito va calcolata preventivamente sulle singole pene e solo successivamente si applica il criterio moderatore del cumulo materiale (art. 78 c.p.)
  • L'omessa risposta formale a una memoria difensiva non costituisce automaticamente causa di nullità se la richiesta è incompatibile con principi di diritto consolidati o se le ragioni sono implicittamente esaminate e ritenute infondate
  • La scelta processuale (es. opzione per il rito abbreviato o scelte difensive divergenti nei vari processi) può influenzare l'ordine e gli effetti applicativi delle regole di determinazione della pena; il giudicato e le scelte compiute non possono essere riconsiderate retrospettivamente in sede esecutiva per ottenere un diverso risultato
  • Per contestare l'orientamento consolidato in materia di esecuzione è necessario non solo proporre argomentazioni ipotetiche ma indicare e motivare precedenti giurisprudenziali contrari o innovativi rilevanti e fornire una concreta base normativa o costituzionale per il cambiamento
  • L'unificazione dei reati in sede esecutiva non comporta automaticamente che gli effetti giuridici e procedurali siano gli stessi di un processo unitario e cumulativo svolto in fase di cognizione; va sempre valutata la disciplina specifica di esecuzione e l'intangibilità del giudicato

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