Cassazione Civile, Ordinanza n. 15325/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pensionato)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di pensione indiretta con totalizzazione dei contributi maturati in Romania dal dante causa della ricorrente, comprensivi di tre anni di lavoro usurante. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda applicando la decadenza triennale, ritenendo decorso il termine tra la domanda amministrativa del 14.10.2012 e il ricorso giudiziario del 15.9.2016. Con il primo motivo si deduceva violazione delle norme nazionali e dei regolamenti europei sulla decorrenza del procedimento amministrativo, sostenendo che il termine dovesse farsi decorrere dalla trasmissione della domanda alla cassa previdenziale rumena competente e non dalla domanda amministrativa presentata all'INPS. Con il secondo motivo si deduceva violazione delle norme che impongono all'ente previdenziale obblighi di comunicazione all'assistito in ordine a termini e modalità di ricorso, assumendo che la mancata informazione avesse inciso sulla decadenza. I motivi sono stati esaminati congiuntamente per connessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i motivi di ricorso nella parte in cui contestavano la decorrenza della decadenza, affermando che il termine va ancorato alla domanda amministrativa presentata all'INPS e che la richiesta di dati all'ente estero è una fase incidentale del procedimento, non il suo inizio; ha inoltre ribadito che la violazione degli obblighi informativi non incide sul decorso del termine di decadenza. Tuttavia ha rilevato d'ufficio, nel perimetro del primo motivo, che la decadenza pensionistica non colpisce l'intera prestazione ma solo i ratei, con applicazione alle sole differenze sui ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale. Poiché la sentenza impugnata non si è attenuta a tale principio, la Corte l'ha cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970
La decadenza triennale in materia pensionistica si applica, secondo il principio richiamato, solo alle differenze sui ratei maturati nel triennio anteriore alla domanda giudiziale, non all'intera prestazione.
art. 50 regolamento (CE) n. 883 del 2004
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la decorrenza del procedimento dovesse essere collegata alla trasmissione della domanda all'ente estero, ma la Corte ha escluso che ciò segni l'inizio del procedimento amministrativo rilevante.
art. 47 regolamento (CE) n. 987 del 2009
Invocato per la tesi della ricorrente sulla decorrenza del procedimento amministrativo; la Corte ha invece ritenuto che il procedimento rilevante resti quello instaurato dinanzi all'ente previdenziale italiano.
art. 48 regolamento (CE) n. 987 del 2009
Richiamato insieme alle altre disposizioni europee sulla cooperazione tra enti previdenziali, senza incidere sulla conclusione che la fase di richiesta all'ente estero è solo incidentale.
Richiamato nel primo motivo a sostegno delle doglianze sulla decorrenza e sulla tutela giudiziaria in materia previdenziale.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno della censura sul diritto di difesa in relazione alla decadenza e agli obblighi informativi.
art. 113 Cost.
Richiamato a sostegno della censura relativa alla tutela giurisdizionale avverso l'atto amministrativo e alla decadenza.
artt. 46 e 47 L. n. 88 del 1989
Richiamati nel secondo motivo per sostenere l'esistenza di obblighi di comunicazione dell'INPS all'assistito sui termini e le modalità di ricorso.
art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011
Richiamato nel principio applicato dalla Corte per precisare che la decadenza triennale opera solo sulle differenze di ratei maturati nel periodo anteriore al triennio dalla domanda giudiziale.
Massime di principio
- In materia pensionistica, la decadenza triennale prevista per l'azione giudiziaria non estingue l'intero diritto alla prestazione, ma colpisce soltanto i ratei o le differenze di ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale.
- Ai fini della decadenza in materia previdenziale, il procedimento amministrativo rilevante decorre dalla domanda presentata all'ente previdenziale italiano; la successiva richiesta di dati o documenti a un ente estero nell'ambito della totalizzazione internazionale costituisce una fase meramente incidentale e non segna l'inizio del procedimento.
- La mancata o insufficiente comunicazione da parte dell'ente previdenziale circa termini e modalità di impugnazione dell'atto amministrativo non impedisce il decorso della decadenza prevista dalla legge.
- Quando la decisione di merito applica la decadenza all'intera prestazione pensionistica anziché ai soli ratei o differenze di ratei, la sentenza è cassabile per violazione del corretto perimetro applicativo della decadenza.
- La censura sulla decorrenza del termine e quella sugli obblighi informativi dell'ente previdenziale possono essere esaminate congiuntamente se attengono entrambe alla medesima questione della decadenza processuale/previdenziale.
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