Cassazione Penale, Ordinanza n. 19871/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistrato)
La controversia
Un detenuto ristretto presso una casa di reclusione ha proposto reclamo avverso il decreto con cui il magistrato di sorveglianza, in procedura de plano, aveva disposto il non luogo a provvedere sulla sua istanza relativa alla mancata tempestiva consegna di generi alimentari deperibili. Il ricorrente lamentava, in sostanza, le modalità e i tempi dello smistamento dei pacchi alimentari. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto il reclamo non impugnabile e ha rimesso gli atti alla Corte di cassazione. La Corte ha rilevato che la doglianza concerneva provvedimenti incidenti non su un diritto soggettivo del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio dello stesso, rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria per esigenze di ordine e disciplina interne; ha inoltre rilevato che l'impugnazione era stata proposta personalmente dall'interessato con memoria a sua firma, senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto a pena di inammissibilità dopo la riforma del 2017.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze sui tempi e sulle modalità di smistamento dei pacchi alimentari non riguardassero un diritto soggettivo del detenuto, ma solo le modalità di esercizio, rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria. Ha inoltre affermato l'inammissibilità per difetto di legittimazione/sottoscrizione, poiché il ricorso era stato proposto personalmente dall'interessato e non da un difensore cassazionista. Conseguentemente ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per affermare che, dopo la modifica del 2017, l'impugnazione deve essere sottoscritta da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
Richiamato in relazione al requisito della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore abilitato all'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Indicato come base per la trattazione de plano del ricorso, in quanto manifestamente inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente.
Richiamato per le conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Richiamata quale fonte della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p., che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista.
Corte Cost. sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per il criterio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Sono inammissibili le impugnazioni del detenuto che investono esclusivamente le modalità organizzative di esercizio di una posizione soggettiva, quando tali modalità restano affidate alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria per esigenze di ordine e disciplina interne.
- Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso proposto personalmente dall'interessato non soddisfa tale requisito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella sua determinazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Quando l'inammissibilità emerge ictu oculi per difetto di legittimazione o di forma, la Corte può definire il ricorso nelle forme de plano previste dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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