Cassazione Penale, Sentenza n. 3900/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato per "abnormità" l'ordinanza del Tribunale di Ferrara del 14/02/2022 che aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. perché notificati al difensore d'ufficio. Il PM deduce che la notifica all'avvocato è intervenuta soltanto dopo ripetuti ed infruttuosi tentativi di notifica al domicilio dell'imputato (anche mediante consegna a mani tramite l'Ufficiale Giudiziario dell'UNEP) e che la dichiarazione di nullità ha prodotto un'indebita regressione del procedimento allo stato delle indagini preliminari, con conseguente paralisi che giustificherebbe il rimedio per cassazione; il PM insiste che, trattandosi di mera regressione superabile con rinnovo della notifica, la decisione sarebbe comunque illegittima
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. La Corte ha richiamato la nozione giurisprudenziale di "abnormità" e ne ha delimitato l'ambito: essa riguarda atti fuori dal potere attribuito o atti che determinano stasi processuale. Nel caso di specie non si è in presenza di abnormità strutturale (il controllo sulla regolarità della costituzione del rapporto processuale rientra nei poteri del giudice) né di abnormità funzionale/di stasi (si è avuta una mera regressione sanabile con la rinnovazione della notifica). La declaratoria di nullità costituisce esercizio dei poteri propri del giudice e non sottrae l'atto al sistema processuale; pertanto il ricorso è rigettato e l'ordinanza impugnata confermata implicitamente nella sua legittimità di esercizio del potere di dichiarare la nullità
Norme richiamate
Consente la notifica degli atti al difensore quando la notifica al domicilio dell'imputato è risultata infruttuosa; nel caso la Corte ha riconosciuto che la notificazione al difensore può intervenire dopo tentativi infruttuosi, ma ciò non esclude il controllo giurisdizionale sulla regolarità complessiva della procedura e la possibile nullità degli atti
Disciplina l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; la Corte ha ritenuto che il controllo sulla regolarità di tale avviso e della successiva citazione a giudizio rientra nei poteri del giudice del dibattimento e che l'eventuale nullità può essere dichiarata senza configurare abnormità
Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione; indicativa della procedura di discussione e decisione dell'impugnazione
art. 606 c.p.p. co. 1 lett. b)
Ground di ricorso invocato dal ricorrente (erronea applicazione della legge penale); la Corte ha ritenuto che la doglianza formulata sotto la veste di "abnormità" non rientrava nelle ipotesi di ammissibilità di tale rimedio e che la questione non integrava l'errore di diritto evocato
Massime di principio
- La nozione di "abnormità" è strettamente delimitata: non comprende ogni decisione che si ritenga errata, ma solo atti esorbitanti dal potere del giudice o che determino una vera e propria stasi del procedimento.
- La declaratoria di nullità degli atti (es. avviso ex art. 415-bis o decreto di citazione) rientra nei poteri del giudice del dibattimento e quindi non è automaticamente qualificabile come atto abnorme solo perché comporta una regressione del procedimento.
- La regressione procedimentale (ritorno allo stato delle indagini) non equivale alla stasi: se la situazione è sanabile con atti successivi (es. rinnovazione della notifica) non sussiste abnormità funzionale.
- La notifica al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161 co. 4 c.p.p. è ammessa dopo tentativi infruttuosi al domicilio dell'imputato, ma la correttezza complessiva della procedura di notificazione può comunque essere oggetto di sindacato giurisdizionale e portare alla declaratoria di nullità quando ricorrano vizi rilevanti.
- In situazioni analoghe è preferibile valutare preliminarmente se il vizio produce una paralisi processuale (stasi) o una semplice regressione sanabile: solo nel primo caso potrà ritenersi configurabile l'abnormità atta a giustificare il rimedio straordinario invocato.
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