Cassazione Civile, Ordinanza n. 28668/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un avviso di accertamento aveva recuperato IRPEF, IVA e IRAP a seguito di indagini bancarie su movimentazioni del conto del contribuente, esercente la professione forense. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR, invece, aveva riformato in parte la decisione di primo grado accogliendo parzialmente l’appello dell’Ufficio, dando però atto del giudicato sulla questione IRAP. In cassazione il contribuente ha dedotto due censure: con il primo motivo ha denunciato ultrapetizione, perché la CTR avrebbe accolto l’appello anche quanto ai prelevamenti, benché l’Agenzia avesse chiesto la cessazione della materia del contendere su tale profilo; con il secondo motivo ha denunciato contraddittorietà/illogicità della decisione, che non avrebbe esaminato le prove offerte per giustificare i versamenti contestati come ricavi, in particolare la documentazione attestante che la provvista derivava da somme già tassate (riscossione di titoli postali).
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto fondato il primo, osservando che la CTR non aveva distinto tra prelevamenti e versamenti e che, per i prelevamenti effettuati da un libero professionista, non opera la presunzione di reddito prevista per le attività imprenditoriali, essendo venuta meno l’equiparazione tra imprenditore e professionista dopo Corte cost. n. 228/2014. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, perché la CTR si era limitata ad affermazioni generali sull’onere della prova senza verificare se il contribuente avesse assolto l’onere di dimostrare la provenienza non imponibile delle somme versate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
vizio di contraddittorietà della decisione e sua illogicità manifesta
La censura è stata letta come deduzione di omesso esame delle risultanze probatorie relative ai versamenti contestati.
Richiamato implicitamente in tema di riparto dell’onere della prova: il contribuente deve dimostrare la non imponibilità delle somme versate quando l’Ufficio le ha qualificate come ricavi.
Corte cost. n. 228 del 2014
Ha escluso l’equiparazione, ai fini delle presunzioni bancarie, tra attività imprenditoriale e attività professionale, con la conseguenza che per i prelevamenti del professionista non opera la presunzione di reddito.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario fondato su indagini bancarie, il giudice deve distinguere espressamente tra versamenti e prelevamenti, trattandoli secondo la diversa disciplina presuntiva applicabile.
- Per i movimenti bancari contestati a un libero professionista, la presunzione di maggior reddito non può essere automaticamente estesa ai prelevamenti secondo la disciplina propria dell’impresa.
- Se il contribuente allega e documenta una provenienza delle somme già assoggettata a tassazione o comunque non imponibile, il giudice di merito deve esaminare specificamente tali prove e non può limitarsi a richiamare in astratto l’onere probatorio del contribuente.
- La motivazione della decisione tributaria è viziata quando omette di verificare, in concreto, se la prova documentale prodotta dal contribuente sia idonea a superare la presunzione posta a fondamento dell’accertamento bancario.
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