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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21494/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento per due motivi: (1) omessa specificazione in sentenza che l'imputato non sarebbe stato tenuto al pagamento delle spese di mantenimento in carcere relative al periodo di custodia cautelare, richiamando un orientamento della giurisprudenza favorevole e denunciando contrasto con altra tesi; (2) omessa indicazione, nella sentenza concordata, dei singoli passaggi e delle operazioni di calcolo che hanno portato alla determinazione della pena finale, con censura di violazione di legge e omessa motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla censura relativa all'omessa indicazione dei passaggi determinativi della pena, la Corte ha ritenuto la questione fuori dai limiti di impugnabilità in Cassazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., osservando che errori o omissioni nelle operazioni di calcolo non sono deducibili se il risultato finale non è illegale o non si discosta da quanto concordato dalle parti. Quanto alla presunta omissione di una espressa esclusione dell'obbligo di pagamento delle spese di mantenimento in carcere per il periodo di custodia cautelare, la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di interesse e manifestamente infondato: l'omessa statuizione non equivale a una statuizione contraria, mentre l'assenza di condanna al pagamento implica che tale condanna non è stata disposta. La Corte ha inoltre richiamato il parziale disallineamento della giurisprudenza sul tema. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Decisione resa il 7 aprile 2022.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai profili attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; esclude la deducibilità di mere irregolarità di calcolo che non ledano la legalità della pena.

  • art. 445, comma primo, cod. proc. pen.

    Riferito nella discussione sul principio di irripetibilità delle spese del procedimento; secondo un orientamento tale principio riguarderebbe le sole spese correlate all'attività dell'autorità giudiziaria, con conseguente dubbio se includa o meno le spese di mantenimento carcerario sostenute dall'amministrazione penitenziaria.

  • art. 444, cod. proc. pen.

    Norma che fonda la riduzione di pena in caso di patteggiamento; la Corte ricorda che l'entità della riduzione premiale trova fondamento in questa disposizione.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di imporre somme alla cassa delle ammende in caso di richieste inammissibili o procedimenti ritenuti colposi; usato per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, restringendo i limiti di impugnabilità delle sentenze di patteggiamento in Cassazione.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento il ricorso per cassazione è fortemente limitato: sono ammissibili solo i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis; errori di calcolo o omissioni nella descrizione dell'iter applicativo della pena non costituiscono di per sé motivo di cassazione se non incidono sull'illegittimità della pena.
  • L'omessa espressione in sentenza di un'esplicita esclusione dell'obbligo di pagamento delle spese (es. mantenimento carcere) non equivale a una condanna automatica: se la sentenza non dispone il pagamento, non sussiste obbligo, salvo che sia dimostrato il contrario.
  • Quando la giurisprudenza è contrastante su un punto (ad es. se le spese di mantenimento siano comprese tra le spese 'del procedimento'), l'impugnazione deve dimostrare un concreto interesse e un pregiudizio effettivo per essere ammessa; altrimenti rischia di essere dichiarata inammissibile.
  • Presentare ricorsi non conformi ai limiti di legge espone al rischio di condanna alle spese processuali e a sanzioni (cassa delle ammende); è quindi necessario calibrare i motivi su profili di illegittimità della pena, errata qualificazione giuridica o difetto di correlazione tra richiesta e sentenza.
  • Per ottenere successo in casi analoghi è preferibile focalizzarsi su vizi che incidano sulla legalità della pena o sulla corrispondenza tra richiesta e decisione, documentando con precisione il pregiudizio subito.

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