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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31778/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze (rinvio successivo alla sentenza della Seconda Sezione n. 383/2019) che ha dichiarato la prescrizione del reato di falso ideologico per induzione (capo 3), ha rideterminato la pena complessiva (anni 1, mesi 2, giorni 15 e euro 400 di multa) e ha ridotto la confisca per equivalente sugli immobili a euro 123.605,00. La ricorrente deduce cinque motivi: 1) e 2) violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della porzione di aumento di pena da attribuire al reato non prescritto (capo 2), contestando la scelta della Corte territoriale di ripartire equamente l'aumento tra capi 2 e 3 invece di applicare il criterio previsto dall'art. 133 c.p. e dal favor rei in relazione alla diversa gravità; 3), 4) e 5) censure connesse alla confisca per equivalente: omessa individuazione specifica delle condotte prescritte (art. 640-quater c.p.), mancanza di motivazione sulla quantificazione residua della confisca, violazione del principio della residualità della confisca per equivalente ex art. 240, comma 1-bis c.p., e mancata considerazione delle somme già assoggettate a confisca diretta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti generici e meramente confutativi, inammissibili perché miravano a un riesame del merito e perché la Corte territoriale ha fornito motivazione non illogica sull'eguale attribuzione dell'aumento di pena in considerazione della equivalente gravità delle condotte. I motivi relativi alla confisca per equivalente sono stati ritenuti generici e manifestamente infondati: la Corte ha confermato l'applicazione della confisca per equivalente ai sensi dell'art. 640-quater c.p. in relazione al reato di truffa (capo 1) e ha spiegato il criterio di calcolo del profitto (somme dei tributi risultanti dai falsi modelli F23, detratte le somme riferibili alle condotte prescritte), conformandosi alle indicazioni della sentenza di rinvio che limita la confisca per equivalente all'ammontare del profitto delle condotte non prescritte (successive a settembre 2011). Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato dalla ricorrente come criterio di ripartizione della pena fra più reati; la Corte ha ritenuto che, in assenza di elementi che distinguano la gravità delle condotte, la ripartizione operata dalla Corte territoriale (attribuzione paritaria dell'aumento) non fosse manifestamente illogica.

  • art. 640-quater cod. pen.

    La Corte ha applicato la confisca per equivalente ai sensi di tale norma in relazione al reato di truffa contestato (capo 1) e ha calcolato il profitto in base alle somme riferibili ai tributi indicati come versati nei falsi modelli F23.

  • art. 240, comma 1-bis, cod. pen.

    Richiamato in ordine al carattere residuale della confisca per equivalente: la Corte ha seguito il principio che la confisca per equivalente deve riguardare il profitto delle condotte non prescritte, limitando l'azione ai proventi successivi alla data indicata nella sentenza di rinvio.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla determinazione della condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto che il ricorso non fosse stato proposto senza colpa tale da esentare la ricorrente dalla condanna.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina il merito: motivi che chiedono una diversa valutazione del disvalore dei fatti sono spesso inammissibili se si limitano a un sindacato di merito.
  • In assenza di elementi idonei a distinguere la gravità delle condotte, il giudice del merito può ripartire un aumento di pena in modo paritario se adeguatamente motivato; per ribaltare tale scelta è necessario dimostrare l'illogicità manifesta della motivazione.
  • La confisca per equivalente è limitata al profitto delle condotte non prescritte alla data utile e può essere determinata detraendo gli importi riferibili alle condotte estinte per prescrizione, purché il giudice chiarisca il criterio di calcolo.
  • Censure generiche, prive di specificità o meramente assertive sulla mancanza di motivazione sono normalmente respinte per genericità o manifesta infondatezza.
  • Il ricorrente che propone ricorso infondato o inammissibile può essere condannato alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende; l'assenza di colpa deve essere dimostrata per evitare tali sanzioni.

Testo integrale

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