Sentenza del 31/07/2015 n. 16235 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - Superficie tassabile - Determinazione - Aree di formazione di rifiuti speciali - Intassabilità - Delimitazione - Onere della prova - Spettanza al contribuente - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la TARSU relativa agli anni 2002-2005 e la determinazione della superficie imponibile. La società sosteneva che alcune aree aziendali dovessero essere escluse dal tributo perché destinate alla produzione di rifiuti speciali. La CTR aveva escluso dalla tassazione tali superfici, riducendo l'area imponibile a 260 mq. Il Comune ha impugnato la decisione, deducendo, tra l'altro, la violazione degli artt. 62 e 70 del d.lgs. n. 507 del 1993 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che spettasse alla contribuente indicare e provare l'esistenza, la destinazione e la delimitazione delle aree escluse, anche mediante la prescritta denuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale del Comune, relativo alla pretesa genericità dell'appello della società, ritenendo che i motivi fossero sufficientemente comprensibili. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che la CTR aveva erroneamente escluso alcune superfici dalla TARSU senza considerare che la società non aveva presentato la denuncia necessaria e senza verificare adeguatamente la delimitazione delle aree e la produzione di rifiuti speciali. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società per genericità e insufficiente indicazione degli elementi decisivi asseritamente trascurati. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a un'altra sezione della CTR del Piemonte, che dovrà riesaminare la causa applicando i principi indicati dalla Cassazione e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
Art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali
Le aree che producono ordinariamente rifiuti speciali possono essere escluse dalla superficie TARSU, ma il contribuente deve fornire al Comune informazioni precise sull'esistenza, sulla destinazione e sulla delimitazione di tali aree.
Art. 70, d.lgs. n. 507 del 1993
Impone al contribuente l'obbligo di denuncia delle superfici occupate o detenute. L'omessa denuncia ostacola il riconoscimento dell'esclusione di determinate aree dalla superficie tassabile.
Art. 2697 c.c.
La regola generale sull'onere della prova si applica distinguendo tra presupposto del tributo e quantificazione della superficie. Il Comune deve provare i fatti costitutivi dell'obbligazione, mentre il contribuente che invoca l'esclusione di specifiche aree deve dimostrarne i presupposti e fornire le informazioni necessarie.
Art. 342 c.p.c. e art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
L'appello tributario non è inammissibile quando, pur essendo sintetico, contiene motivi interpretabili e non assolutamente incerti alla luce delle conclusioni e del contenuto dell'atto.
Massime di principio
- In materia di TARSU, la regola generale è la tassazione delle aree occupate o detenute; l'esclusione di superfici che producono rifiuti speciali costituisce un'eccezione e deve essere richiesta e documentata dal contribuente.
- Il contribuente deve indicare tempestivamente al Comune le aree escluse, fornendo dati puntuali su ubicazione, estensione, caratteristiche strutturali, destinazione d'uso e tipologia di rifiuti prodotti.
- La mancata presentazione della denuncia o l'insufficiente delimitazione delle aree può comportare il mancato riconoscimento dell'esenzione, anche se l'attività svolta produce effettivamente rifiuti speciali.
- Non è sufficiente dimostrare genericamente che l'impresa produce rifiuti speciali: occorre collegare la produzione alle specifiche superfici per le quali si chiede l'esclusione.
- Nei giudizi tributari, le contestazioni devono indicare concretamente quali fatti decisivi sarebbero stati trascurati e in che modo avrebbero potuto determinare una diversa decisione; le censure generiche o meramente alternative sono inammissibili o infondate.
- La decisione non ha escluso in via definitiva ogni superficie dalla tassazione, ma ha cassato la pronuncia della CTR e rinviato il caso per una nuova valutazione conforme ai principi sull'onere informativo e probatorio del contribuente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 lug 2015Sentenza del 31/07/2015 n. 616 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 31 lug 2015Sentenza del 31/07/2015 n. 1755 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 31 lug 2015Sentenza del 31/07/2015 n. 3271 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
- Sentenza · 31 lug 2015Sentenza del 31/07/2015 n. 16232 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 lug 2015Sentenza del 31/07/2015 n. 16233 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 lug 2015Sentenza del 31/07/2015 n. 16234 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →