Cassazione Penale, Ordinanza n. 31465/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e manifestamente infondato il secondo motivo relativo alla sospensione condizionale della pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di estorsione. Con il primo motivo si deduceva vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità; la Corte di cassazione ha però rilevato che la censura si limitava a riproporre questioni già dedotte in appello e già disattese, senza un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata, risultando quindi generica e solo apparente. Con il secondo motivo si contestava il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena; anche tale doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la sentenza impugnata aveva motivato il diniego richiamando il precedente penale e il conseguente difetto dei presupposti di legge per concedere il beneficio.
Norme richiamate
È richiamato come norma incriminatrice del delitto oggetto del primo motivo di ricorso; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura sulla responsabilità.
È richiamato quale parametro per la concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte conferma che il beneficio può essere negato in presenza del difetto dei presupposti di legge, desumibile anche dal precedente penale dell'imputato.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso non può limitarsi a riprodurre le censure già formulate in appello: è necessario un confronto specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata, altrimenti la doglianza è generica e inammissibile.
- La denuncia di vizio di motivazione è inammissibile quando si traduce in una mera reiterazione delle tesi già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza indicare concreti profili di illogicità o contraddittorietà della decisione.
- La censura sul diniego della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondata se la sentenza impugnata dà conto, in modo non manifestamente illogico, dell'assenza dei presupposti legali per il beneficio, valorizzando anche la precedente condotta penale dell'imputato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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