Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2720/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600761

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 110/2023, pubblicata il 7 marzo 2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Trapani n. 110/2023 del 7 marzo 2023. Il TAR ha rilevato che non è stata depositata adeguata prova della notifica della sentenza all’amministrazione presso la sua sede reale; tale prova è necessaria per verificare il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo azionato.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda di ottemperanza e ha disposto un incombente istruttorio: la ricorrente deve depositare, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, la documentazione comprovante la notifica della sentenza, in formato eml, così da consentire la lettura e la verifica del messaggio PEC inviato al destinatario. Il Collegio ha avvertito che, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., potrà trarre argomenti di prova dall’inosservanza dell’incombente. L’ulteriore trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 18 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Rilevato che non risulta depositata adeguata prova della notifica della ottemperanda sentenza presso la sede reale dell’amministrazione, indispensabile per verificare il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 per la proposizione del giudizio di ottemperanza, decorrente, appunto, dalla notifica del titolo azionato;

    Il termine dilatorio di 120 giorni per proporre il giudizio di ottemperanza decorre dalla notificazione del titolo azionato; nel caso concreto occorre verificare che la sentenza sia stata notificata presso la sede reale dell’amministrazione.

  • art. 64 c.p.a.

    Ritenuto di dover avvertire che, sulla base di quanto disposto dall’art. 64 cod. proc. amm., il Collegio potrà trarre argomenti di prova dalla mancata ottemperanza, da parte della ricorrente, al predetto incombente istruttorio.

    L’inosservanza dell’incombente istruttorio può essere valutata dal Collegio traendo argomenti di prova ai sensi dell’art. 64 c.p.a.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo azionato; la prova della notificazione presso la sede reale dell’amministrazione è necessaria per verificarne il rispetto.
  • Nel giudizio amministrativo il giudice può disporre che la prova dell’invio di un atto tramite PEC sia depositata in formato eml, quando tale formato sia tecnicamente idoneo a consentire la lettura e la verifica dell’atto trasmesso.
  • La mancata ottemperanza a un incombente istruttorio può consentire al giudice, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., di trarre argomenti di prova.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.